PIV 2026 e principio di scalabilità
PIV 2026 e principio di scalabilità: un recepimento atteso e finalmente esplicito
Commento all’Exposure Draft dei Principi Italiani di Valutazione 2026
Il presente documento rappresenta il nostro contributo al ben più completo ed autorevole “COMMENTO ALL’EXPOSURE DRAFT Principi Italiani di Valutazione — PIV 2026 predisposto dal gruppo si studio della Commissione Finanza e Controllo dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano coordinato dall’amico Marco Fantoni”
Tra le innovazioni più significative introdotte dall’Exposure Draft dei Principi Italiani di Valutazione 2026 (di seguito «PIV 2026»), vi è il recepimento esplicito — e sistematicamente articolato — del principio di proporzionalità o scalabilità. Si tratta di un’innovazione attesa, che raccoglie istanze avanzate da tempo nella comunità professionale e che, per la prima volta, trova collocazione autonoma nella rete concettuale dei principi, con un titolo dedicato e un contenuto prescrittivo preciso.
La formulazione adottata dai PIV 2026 merita di essere apprezzata nella sua completezza. La rete concettuale afferma che i principi «possono essere applicati nella valutazione di attività di qualunque dimensione ed in qualunque contesto», specificando che tale universalità è resa possibile dalla graduazione su tre livelli prescrittivi identificati dai termini «deve», «dovrebbe» e «può».[1] Il principio I.4.5 completa il quadro, introducendo la nozione di «limitazione oggettiva» della base informativa — ossia l’impossibilità, con normale diligenza professionale, di disporre di informazione aggiornata o completa — come condizione che non compromette la conformità ai PIV, purché i concetti cardine dei principi rimangano integralmente rispettati.[2]
Nelle precedenti versioni dei PIV, questo principio era presente solo in forma implicita e frammentata. Alcune disposizioni — come quella che richiedeva all’esperto di raccogliere «tutta l’informazione ragionevolmente reperibile ad un costo coerente con l’incarico ricevuto» — contenevano in nuce l’idea di proporzionalità, ma senza mai elevarlo a principio generale applicabile all’intera architettura valutativa. La conseguenza pratica era una certa opacità nell’applicazione dei PIV alle piccole e medie imprese: l’esperto operava spesso in una zona grigia, senza un chiaro ancoraggio normativo per giustificare le semplificazioni adottate.
PIV 2026 e principio di scalabilità: un recepimento atteso e finalmente esplicito Commento all'Exposure Draft dei Principi Italiani di Valutazione 2026 Share on XLa criticità era stata segnalata con chiarezza nell’ambito delle consultazioni professionali sulle versioni precedenti dei PIV, nelle quali era stato richiesto di «enfatizzare il principio di proporzionalità e di analisi dei costi e benefici per cui la complessità e l’articolazione del procedimento di valutazione sono variabili in funzione della dimensione e complessità dell’oggetto di valutazione e della rilevanza degli interessi che la valutazione si propone di garantire». Si auspicava inoltre l’introduzione di «semplificazioni e linee guida specifiche per le piccole e medie imprese», in analogia con quanto già previsto dal legislatore civilistico in materia di bilanci in forma abbreviata e dai principi di revisione.
Il merito principale della nuova formulazione
I PIV 2026 danno finalmente risposta organica a queste istanze. Il merito principale della nuova formulazione risiede in tre aspetti tra loro complementari.
- In primo luogo, la sistematizzazione della gerarchia prescrittiva. La distinzione tra «deve», «dovrebbe» e «può» è la traduzione operativa del principio di scalabilità in un framework coerente che l’esperto può utilizzare come bussola metodologica. Il Razionale dei PIV 2026 chiarisce che i contenuti «deve» rappresentano il contenuto minimo inderogabile della valutazione PIV-conforme — e che nessun incarico, neppure quello relativo a una microimpresa, può derogarvi.[3] Questo crea un presidio di rigore che la scalabilità non erode, ma anzi presuppone.
- In secondo luogo, la definizione puntuale della limitazione oggettiva. Il principio I.4.5 introduce un test di oggettività preciso: la limitazione è tale se «un altro esperto di valutazione nello svolgimento diligente dello stesso incarico adotterebbe la stessa base informativa».[2] Si tratta di un criterio intersoggettivo e verificabile, che protegge l’esperto da contestazioni arbitrarie e, al tempo stesso, impedisce l’uso opportunistico del principio di scalabilità come alibi per l’incompletezza del processo.
- In terzo luogo, il riconoscimento della specificità valutativa delle PMI. Il Razionale dei PIV 2026 affronta esplicitamente la valutazione di imprese di differenti dimensioni, richiamando la letteratura finanziaria sui rischi specifici che assumono maggior peso al diminuire della dimensione aziendale — concentrazione della clientela, dipendenza da fornitori strategici, limitato sviluppo di strutture organizzative manageriali — e prescrivendo che l’esperto documenti le modalità con cui ha trattato il fattore dimensionale.[4].
«I principi possono essere applicati nella valutazione di aziende di piccola o piccolissima dimensione, in quanto la prescrittività dei principi è stata graduata su tre livelli identificati dai termini ‘deve’, ‘dovrebbe’, ‘può’.» — PIV 2026, Principi generali ispiratori dei PIV, sezione «Proporzionalità o scalabilità dei principi»
Il percorso verso una piena operatività del principio di scalabilità non è però concluso. Rimane aperta la questione — sollevata già nelle consultazioni sulle versioni precedenti — relativa alla predisposizione di linee guida applicative specifiche per le PMI.
In questa direzione, sarebbe auspicabile che l’OIV completasse il quadro con documenti applicativi dedicati alle PMI, capaci di tradurre la gerarchia prescrittiva dei PIV in schemi operativi adattabili ai diversi contesti informativi.
In conclusione, il recepimento esplicito del principio di scalabilità nei PIV 2026 rappresenta un avanzamento metodologico di primo rilievo. Esso consente finalmente di superare l’equivoco, diffuso nella prassi professionale, per cui i Principi Italiani di Valutazione sarebbero uno strumento «per grandi aziende»: i PIV 2026 affermano con chiarezza che il rigore valutativo non è funzione della dimensione dell’impresa, ma del metodo con cui il giudizio professionale è costruito e documentato. La scalabilità non riduce il rigore.
Suggerimenti di integrazione
Il recepimento esplicito del principio di scalabilità nei PIV 2026 costituisce un avanzamento metodologico apprezzabile. La formalizzazione della gerarchia deve / dovrebbe / può e il riferimento ai limiti di contesto di natura oggettiva per le limitazioni informative sono soluzioni corrette e non necessitano di revisione sostanziale. Permangono tuttavia alcune criticità strutturali — di natura diversa tra loro — che potrebbero creare ambiguità applicative concrete, in particolare nella valutazione delle piccole e medie imprese.
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Assenza di una definizione operativa di «piccola dimensione»
I PIV richiamano ripetutamente le imprese di «piccola» e «piccolissima» dimensione — nei principi generali ispiratori dei PIV, nel principio I.4.5, nel commento III.2.4 del Razionale — senza mai definirle con criteri operativi. L’esperto non dispone di un ancoraggio normativo per stabilire quando la scalabilità operi nella sua intensità massima.
↳ Suggerimento: introdurre nel Razionale soglie dimensionali orientative, preferibilmente allineate a quelle già utilizzate dal legislatore civilistico per i bilanci in forma abbreviata e semplificata (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.), così da sfruttare una familiarità professionale già consolidata senza aggiungere nuovi sistemi di classificazione.
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Scalabilità dichiarata nella rete concettuale, non declinata a livello operativo
Questo è il limite strutturale più rilevante. Il principio di scalabilità è enunciato nei principi generali ispiratori dei PIV (sezione «Proporzionalità o scalabilità dei principi») e nel principio I.4.5, ma nelle singole sezioni prescrittive — base informativa, relazione di stima, carte di lavoro — ogni «deve» è formulato senza raccordo esplicito al contesto dimensionale. L’esperto è lasciato solo nel compito di inferire autonomamente quali obblighi siano sospesi dalla limitazione oggettiva e in quale misura.
↳ Suggerimento: affiancare ai «deve» prescrittivamente più rilevanti — almeno nel Razionale — una clausola contestuale del tipo: «nelle valutazioni di imprese di piccola dimensione con limitazione oggettiva della base informativa, il rispetto di questo principio presuppone almeno…». Senza questo raccordo il principio di scalabilità rischia di restare una dichiarazione di intenti anziché uno strumento operativo.
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Nessuna indicazione su una struttura semplificata della relazione di stima
La relazione di stima è soggetta a prescrizioni stringenti. Per una PMI con base informativa oggettivamente limitata, i PIV non forniscono alcuna indicazione su se e come la relazione possa essere strutturata in forma semplificata: non è chiaro quali sezioni siano derogabili, con quale motivazione e con quali contenuti minimi alternativi.
↳ Suggerimento: predisporre — come documento applicativo OIV separato, non necessariamente incorporato nei principi — uno schema di relazione di stima proporzionato per le PMI, ispirato alla logica del bilancio abbreviato: non meno rigoroso nei concetti, ma più snello nella struttura documentale. Questa sarebbe probabilmente la misura con il maggiore impatto operativo immediato per la comunità professionale.
Tavola sinottica
| Criticità | Natura e rimedio suggerito |
| 1 — Definizione di «piccola dimensione» | Vaghezza terminologica: introdurre soglie orientative nel Razionale, allineate agli artt. 2435-bis/ter c.c. |
| 2 — Raccordo tra scalabilità e sezioni prescrittive | Gap strutturale: affiancare ai «deve» rilevanti clausole contestuali per il contesto PMI nel Razionale. |
| 3 — Schema di relazione semplificata | Lacuna applicativa: documento OIV ad hoc con schema di relazione proporzionato per PMI. |
Osservazione
Nessuna delle criticità evidenziate richiede una revisione dell’impianto normativo dei PIV: due sono risolvibili con integrazioni al Razionale o con documenti applicativi OIV separati; soltanto lo schema di relazione semplificata richiede un lavoro editoriale autonomo.
Non si va a sindacare la qualità dei principi, ma si vuole ridurre la distanza tra la loro architettura — necessariamente generale — e i bisogni operativi di una comunità professionale che lavora prevalentemente su PMI familiari. Colmare questa distanza è un compito che non spetta ai principi assolvere: richiede un programma di documenti applicativi che l’OIV potrebbe sviluppare in parallelo al ciclo di revisione dei PIV.
Note e riferimenti
[1] PIV 2026 – Exposure Draft, Principi generali ispiratori dei PIV, sezione «Proporzionalità o scalabilità dei principi», p. 13. OIV – Organismo Italiano di Valutazione, 2026.
[2] PIV 2026 – Exposure Draft, principio I.4.5, p. 27-28. Il Razionale dei PIV 2026 specifica: «La limitazione è oggettiva se un altro esperto di valutazione nello svolgimento diligente dello stesso incarico adotterebbe la stessa base informativa» (commento I.4.5, p. 14-15).
[3] Razionale dei PIV 2026, commento al principio I.4.4, p. 14: «I PIV 2025 (come gli IVS 2024) identificano il contenuto minimo di ciò che è richiesto attraverso perché una valutazione sia coerente con i PIV, rappresentato dai “deve” dei principi. Per essere conforme ai PIV, l’incarico di valutazione non può in nessun modo limitare i “deve”.»
[4] Razionale dei PIV 2026, commento al principio III.2.4, p. 84: «Al diminuire delle dimensioni aziendali tendono ad assumere maggior peso taluni rischi di carattere specifico, quali la concentrazione della clientela, la dipendenza da fornitori strategici o il limitato sviluppo di strutture organizzative manageriali. […] L’esperto di valutazione deve precisare le modalità attraverso le quali è stato trattato il fattore dimensionale e le eventuali fonti utilizzate.»








