L’opinione dell’Esperto di Valutazione – PIV 2026
L’opinione dell’Esperto di Valutazione
Caratteristiche, requisiti e riferimenti normativi secondo i PIV 2026 (bozza)
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Le note che seguono nascono nell’ambito delle lezioni del Laboratorio sulla Valutazione d’Azienda e Due Diligence che coordino per Sole24Ore Formazione. Si tratta di materiali didattici predisposti per i partecipanti al laboratorio ma che possono essere di interesse più generale per i professionisti che si occupano di valutazione d’impresa, corporate finance e operazioni straordinarie. L’analisi si basa sulla lettura dell’Exposure Draft dei Principi Italiani di Valutazione (PIV) 2026 e del relativo Razionale, pubblicati dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) per la consultazione della comunità professionale. Il Gruppo di Studio sui PIV 2026 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, di cui faccio parte, sta predisponendo una lettera di commento ai nuovi principi e che sarà resa disponibile nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali. L’obiettivo di queste note è proporre una lettura sistematica dei requisiti che i PIV attribuiscono all’opinione dell’esperto di valutazione, evidenziando i tre livelli che qualificano il giudizio di valore: gli attributi del giudizio di valore, i profili di affidabilità della condotta professionale e le condizioni di verificabilità dell’attività dell’esperto. |
I Principi Italiani di Valutazione 2026 (Exposure Draft, OIV) dedicano la Parte Seconda alla disciplina dell’attività dell’Esperto di Valutazione, definendo con precisione le caratteristiche che l’opinione professionale deve possedere per essere conforme ai principi.
La norma cardine si trova nella Premessa della Parte Seconda, che definisce la valutazione come:
«Un giudizio informato, sostenibile e ragionevole. Obiettivo dell’Esperto di valutazione è formarsi un’opinione sostenibile di valore attraverso un processo appropriato in relazione all’incarico ricevuto.» — Premessa, Parte Seconda, PIV 2026
La stessa Premessa precisa che il processo deve essere «razionalmente spiegato» e il giudizio espresso in forma «chiara, motivata, non ambigua ed esente da distorsioni». Le caratteristiche della valutazione si articolano in tre livelli: i cinque attributi del giudizio di valore (PIV I.1.4 — Razionale I.1.4), i tre profili di affidabilità della condotta professionale (PIV II.1.2) e la verificabilità dell’attività dell’esperto (PIV II.1.3).
L'opinione dell'Esperto di Valutazione, caratteristiche, requisiti e riferimenti normativi secondo i PIV 2026 (bozza) #valutazione #PIV2026 Share on XI — I cinque attributi del giudizio di valore (PIV I.1.4 — Razionale I.1.4)
Il PIV I.1.4 identifica cinque attributi che qualificano la qualità della valutazione, indipendentemente dal suo contenuto specifico.
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Razionalità
La valutazione deve seguire uno schema logico rigoroso, convincente e fondato su principi di razionalità economica. Non è sufficiente che il risultato sia «ragionevole»: deve essere raggiunto attraverso un percorso logico ricostruibile. Il PIV III.1.2 specifica che un processo che si limita al confronto tra metodi senza spiegare come i criteri sono stati scelti e implementati «non rispetta i PIV».
▸ Riferimento PIV: PIV I.1.4, PIV III.1.2— Razionale I.1.4,
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Verificabilità e replicabilità
Il processo deve poter essere dimostrato con riguardo a: provenienza dei dati, attendibilità e autorevolezza delle fonti, ragionevolezza delle ipotesi assunte, correttezza dei passaggi logico-matematici, ragionevolezza delle conclusioni.
Il giudizio di valore deve essere replicabile ossia presentato con un grado di dettaglio che permette ad altro Esperto di valutazione di ripercorrerne il processo.
▸ Riferimento PIV: PIV I.1.4 — Razionale I.1.4
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Coerenza
L’Esperto deve garantire la corrispondenza più ampia possibile tra base informativa, obiettivi della valutazione e risultati conseguiti. La coerenza opera sia orizzontalmente — tra le diverse sezioni della relazione, che non possono contraddirsi senza adeguata riconciliazione (PIV II.4.2) — sia verticalmente, tra la configurazione di valore scelta, gli approcci adottati, gli input selezionati e la conclusione.
▸ Riferimento PIV: PIV I.1.4, PIV II.4. 2 — Razionale I.1.4
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Affidabilità
L’Esperto deve circoscrivere, nei limiti del possibile, la discrezionalità valutativa, garantendo obiettività di giudizio. L’affidabilità non elimina il giudizio professionale — che è costitutivo della valutazione — ma richiede che la discrezionalità sia esercitata in modo trasparente e documentato. Il Razionale I.3.5 chiarisce che «in assenza di giudizio professionale e di scetticismo professionale si è di fronte a un calcolo valutativo», non a una valutazione.
▸ Riferimento PIV: PIV I.1.4 — Razionale I.1.4, I.3.5
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Obiettività
Il giudizio di valore cui giunge l’Esperto di valutazione deve essere obiettivo ossia, privo di distorsioni o di eccessi di prudenza o di azzardo.
▸ Riferimento PIV: PIV I.1.4
Obiettività ≠ prudenza (Razionale I.1.2)
Il Razionale I.1.2 introduce una distinzione che ha impatto diretto sulla pratica: l’obiettività dell’opinione non coincide con la prudenza in senso contabile. Un’opinione obiettiva non è quella che abbassa sistematicamente le stime per cautela; è quella «ragionevolmente condivisibile da altri esperti indipendenti dotati di adeguate competenze tecniche, esperienza professionale e conoscenza dell’oggetto della valutazione che seguano i medesimi principi di valutazione».
Il Razionale precisa anche che «la prudenza può favorire una parte a danno dell’altra» e che «obiettività non significa neutralità al rischio»: un operatore razionale è fisiologicamente avverso al rischio, e tenerne conto nel tasso di attualizzazione non è un atto di prudenza, ma di correttezza metodologica. Lo scetticismo professionale non è prudenza: è «la modalità attraverso cui l’Esperto di valutazione giunge a un giudizio motivato di valutazione».
▸ Riferimento PIV: Razionale I.1.2
L'opinione dell'Esperto di Valutazione, caratteristiche, requisiti e riferimenti normativi secondo i PIV 2026 (bozza) #valutazione #PIV2026 Share on XII — I tre profili di affidabilità della condotta professionale (PIV II.1.2)
Il PIV II.1.2 stabilisce che la condotta professionale è garanzia di affidabilità del lavoro dell’Esperto se — e solo se — l’opinione è verificabile, neutrale e completa.
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Verificabilità
Una valutazione è verificabile quando un terzo esperto indipendente, dotato di adeguata competenza ed esperienza e che aderisca agli stessi principi di valutazione, giunge a un giudizio di valore ragionevolmente simile. In altre parole: la valutazione è verificabile quando una revisione esterna da parte di un soggetto qualificato porterebbe ad accettarne i risultati. La verificabilità non è una questione di correttezza astratta, ma di riproducibilità del processo.
▸ Riferimento PIV: PIV II.1.2, II.1.3 — Razionale II.1.2
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Neutralità
Una valutazione è neutra se è scevra di distorsioni finalizzate a ottenere risultati predeterminati o a indurre scelte diverse da quelle dettate dall’esercizio del giudizio professionale. La neutralità dell’attività dell’esperto di valutazione richiede da parte di quest’ultimo indipendenza di giudizio e comportamento equo e ispirato alla riservatezza. L’indipendenza di giudizio presuppone un sistema di remunerazione dell’esperto di valutazione esente da meccanismi che ne possano anche solo potenzialmente orientare il comportamento, impedisce che l’esperto di valutazione effettui stime di valori di attività nelle quali ha interessi economici.
Comportamento equo significa che l’esperto nello svolgimento della propria attività non assumi posizioni finalizzate a danneggiare la reputazione di altri esperti attraverso affermazioni ambigue o documentate in forma incompleta.
Comportamento ispirato alla riservatezza significa che l’esperto di valutazione non divulga a terzi le informazioni che ha raccolto per lo svolgimento del proprio incarico in forme diverse da quelle previste dal mandato.
▸ Riferimento PIV: PIV II.1.2, II.1.4 — Razionale II.1.2, II.1.4
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Completezza
Una valutazione è completa se incorpora tutta l’informazione rilevante ai fini del giudizio di valore. La completezza dell’attività dell’Esperto di valutazione richiede che quest’ultimo si esprima sull’adeguatezza dell’informazione per il rilascio della relazione di stima (PIV II.1.5). Se nello svolgimento dell’incarico l’Esperto di valutazione rileva limitazioni alla base informativa, l’Esperto deve valutare se l’incarico può essere svolto in conformità ai PIV (PIV II.3.1).
▸ Riferimento PIV: PIV II.1.2, II.1.5, II.3.1 — Razionale II.1.2
III — La verificabilità dell’attività dell’esperto (PIV II.1.3)
Il PIV II.1.3 scompone la verificabilità in quattro attributi specifici che la relazione di stima deve dimostrare: competenza, diligenza, imparzialità e chiarezza.
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Competenza
La competenza attiene alle conoscenze tecniche e all’esperienza dell’Esperto rispetto all’oggetto e alla finalità della valutazione. Il Razionale II.1.3 è esplicito: «Formule, software di valutazione e/o di regole empiriche non sono mai sostituti della competenza professionale dell’Esperto di valutazione.» La competenza deve essere personale — riferita al singolo esperto, non all’organizzazione di appartenenza (PIV I.2.1) — e deve essere dichiarata nella premessa alla relazione.
▸ Riferimento PIV: PIV II.1.3, I.2.1 — Razionale II.1.3
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Diligenza
La diligenza attiene allo svolgimento di un processo completo, accurato e ordinato, con procedure atte a minimizzare gli errori di stima. Implica anche la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni per accettare l’incarico: il Razionale II.3.2 qualifica come negligente l’Esperto che accetta un incarico per il quale non dispone di risorse o strutture adeguate a svolgerlo professionalmente nei tempi stabiliti. La diligenza non è un attributo dichiarato, ma dimostrato attraverso la documentazione delle fasi del processo.
▸ Riferimento PIV: PIV II.1.3, II.3.2 — Razionale II.1.3, II.3.2
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Imparzialità
L’imparzialità (non-advocacy, objectivity) richiede che l’Esperto sia guidato esclusivamente dal proprio giudizio informato, dal mandato, dai principi etici e di valutazione. Quando l’Esperto opera come consulente di parte, deve dichiararlo esplicitamente, indicando che il giudizio è rilasciato nell’interesse di una specifica parte. La Premessa della Parte Seconda enuncia il perimetro esclusivo della guida dell’Esperto: «nient’altro che il proprio giudizio informato, il rispetto del mandato, le norme amministrative e/o di legge, il codice etico-professionale e i principi di valutazione.»
▸ Riferimento PIV: PIV II.1.3 — Razionale II.1.3, II.1.4 — Premessa Parte Seconda
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Chiarezza
La chiarezza è la più articolata delle quattro. Il Razionale II.1.3 la declina in quattro sotto-requisiti: (i) dichiarare l’esistenza di eventi successivi alla data di valutazione che potrebbero modificare il giudizio; (ii) ricercare evidenze esterne di ragionevolezza dei risultati (sanity check); (iii) redigere una relazione ben scritta, ben argomentata e ben documentata, che segua un ordine logico preciso e motivi in forma convincente ipotesi, metodologie e conclusioni; (iv) l’esperto di valutazione non deve far uso acritico di una moltitudine di criteri di valutazione senza esprimersi sull’affidabilità relativa dei risultati di ciascuno e facendo coincidere il giudizio finale di valutazione con range o medie aritmetiche non ragionate.
▸ Riferimento PIV: PIV II.1.3 — Razionale II.1.3
Tavola di sintesi sulle caratteristiche dell’opinione dell’esperto
| Caratteristica | Contenuto sintetico | Riferimento PIV 2026 |
| Informata | Fondata su una base informativa obiettiva e completa | PIV I.5.2 |
| Sostenibile | Supportata da un processo razionalmente spiegato | Premessa Parte II |
| Ragionevole | Condivisibile da un esperto terzo competente e indipendente | Razionale I.1.2 |
| Verificabile | Replicabile da un terzo con adeguate competenze e con l’adozione degli stessi principi di valutazione | PIV II.1.2 — Razionale II.1.2 |
| Neutrale | Priva di distorsioni verso risultati predeterminati | PIV II.1.2, II.1.4 — Razionale II.1.2 |
| Completa | Incorpora tutta l’informazione rilevante | PIV II.1.2, II.1.5 — Razionale II.1.2 |
| Competente | Fondata su conoscenze tecniche, personali e specifiche dell’Esperto | PIV II.1.3, I.2.1— Razionale II.1.3 |
| Diligente | Prodotta con processo completo, accurato e ordinato | PIV II.1.3, II.3.2— Razionale II.1.3 |
| Imparziale | Guidata solo dal proprio giudizio informato, dal mandato ricevuto e dai principi etici | PIV II.1.3 — Premessa Parte II — Razionale II.1.3 |
| Chiara | Ben scritta, argomentata, con sanity check e ordine logico | PIV II.1.3 — Razionale II.1.3 |
| Razionale | Schema logico rigoroso fondato su principi di razionalità economica | Razionale I.1.4 |
| Coerente | Corrispondenza tra base informativa, obiettivi e risultati | Razionale I.1.4 — PIV II.4.2 |
| Affidabile | Discrezionalità valutativa circoscritta e trasparente | Razionale I.1.4, I.3.5 |
| Obiettiva | Non prudente; condivisibile da altri esperti indipendenti dotati di adeguate competenze tecniche, esperienza professionale e conoscenza dell’oggetto della valutazione | Razionale I.1.2 |
| Scritta | Sempre in forma scritta, con 18 contenuti minimi | PIV II.4.1–II.4.2 |
Nota. Tutti i riferimenti si intendono all’Exposure Draft dei Principi Italiani di Valutazione 2026 e del relativo Razionale (OIV). I paragrafi citati seguono la numerazione interna del documento. Il presente materiale è predisposto a fini didattici e non sostituisce la lettura integrale dei PIV.
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