Aumenti di capitale a maggioranza semplice
Aumenti di capitale a maggioranza semplice
Il DL Semplificazioni (n. 76/2020) ha introdotto delle misure di agevolazione nell’assunzione delle delibere di aumento del capitale sociale. Con l’agevolazione introdotta dall’art. 44 per gli aumenti di capitale effettuati fino al 30 giugno 2021, il quorum costitutivo dell’assemblea è ridotto alla rappresentanza di almeno la metà del capitale sociale mentre il quorum deliberativo è raggiunto con la maggioranza semplice del capitale sociale rappresentato in assemblea.
I quorum agevolati sono applicabili sia alle delibere assembleari di aumento del capitale sia alle delibere per l’introduzione nello Statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del Codice civile.
Gli aumenti di capitale agevolati fino al 30 giugno 2021
L’art. 44, primo comma, del DL Semplificazioni (n. 76/2020) ha introdotto delle misure di agevolazione nell’assunzione delle delibere di aumento del capitale sociale. La norma, nello specifico, deroga agli art. 2368 e 2369 del Codice civile nello stabilire dei quorum ridotti per tali deliberazioni. Secondo le norme ordinarie la delibera di aumento del capitale, essendo modificativa dello Statuto, richiede il raggiungimento dei quorum relativi all’assemblea straordinaria. Con l’agevolazione introdotta dall’art. 44, invece, per un periodo di tempo limitato, il quorum costitutivo dell’assemblea è ridotto alla rappresentanza di almeno la metà del capitale sociale mentre il quorum deliberativo è raggiunto con la maggioranza semplice, ossia il voto favorevole della metà più uno, del capitale sociale rappresentato in assemblea. I quorum agevolati sono applicabili sia alle delibere assembleari di aumento del capitale sia alle delibere per l’introduzione nello Statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del Codice civile.
Condizioni all’applicazione della normativa di favore
L’agevolazione è introdotta dall’art. 44 del DL Semplificazioni in deroga agli artt. 2368 e 2369 del Codice civile e, quindi, con riferimento alla disciplina della Società per Azioni. Il secondo comma, però, afferma che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Società a Responsabilità Limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del Codice civile”. Inoltre, i quorum agevolati sono applicabili “sino alla data del 30 giugno 2021”.
La circolare Assonime n. 25/2020
La circolare Assonime n. 25 pubblicata il 2 ottobre 2020 ha illustrato alcuni aspetti poco chiari della disciplina introdotta dal DL Semplificazioni. La condizione temporale, al 30 giugno 2021, per l’applicazione della disciplina di cui al primo comma deve intendersi come riferita al momento della delibera assembleare o, nel caso di attribuzione della delega agli amministratori, l’esercizio della stessa deve avvenire entro quella data. Non rileva, quindi, il momento dell’effettiva esecuzione dell’aumento di capitale che, perciò, potrà avvenire anche oltre il 30 giugno 2021.
Modificazioni all’art. 2441 del Codice civile
L’art. 44 del DL Semplificazioni ha introdotto anche delle modifiche al dettato normativo dell’art. 2441 del Codice civile relativo all’esercizio diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale. Tali modificazioni hanno l’effetto di variare i commi secondo, terzo e quarto dell’articolo sopra citato senza alcun vincolo temporale al fine di incentivare il realizzo di operazioni straordinarie di aumento del capitale.
In primo luogo, per l’esercizio del diritto d’opzione è concesso un periodo di 14 giorni dalla pubblicazione dell’offerta al posto dei 15 giorni prima concessi. I giorni decorrono dalla pubblicazione dell’offerta sul sito della società o, in mancanza di un sito, dall’iscrizione dell’offerta presso il Registro delle Imprese. La circolare Assonime chiarisce, però, come il termine per l’esercizio dell’opzione sia eventualmente derogabile in aumento: ne discende che le società che già prevedevano un termine di 15 o più giorni non possano ridurre lo stesso a 14 giorni.
Il terzo comma dell’art. 2441 c.c. è, invece, modificato con una nuova previsione per l’offerta sul mercato dei diritti d’opzione non esercitati. Questi ultimi, per le società quotate, erano oggetto di offerta al mercato per almeno 5 sedute. Il nuovo dispositivo riduce a 2 le sedute di offerta dei diritti d’opzione non esercitati e contestualmente estende tale opportunità anche alle società che negoziano le proprie azioni su sistemi di negoziazione multilaterali.
Infine, ai sensi del terzo comma dell’art. 2441 c.c. le società quotate potevano prevedere statutariamente che il diritto d’opzione fosse escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente all’aumento di capitale. Tale previsione rimane in vigore ai sensi del DL Semplificazioni, ma è estesa anche alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione. Come chiarito dalla circolare Assonime, si tratta solamente di una clausola statutaria che legittima l’esclusione del diritto d’opzione, ma che deve essere, poi, esercitata in sede di delibera dell’aumento di capitale dall’organo a ciò preposto, ossia gli amministratori con delega o l’assemblea. Si prevede, inoltre che:
“Le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali”
Con tale previsione il Legislatore ha inteso integrare nel Codice civile e per tutte le società ora oggetto della disciplina quanto per le quotate era già previsto dal Regolamento Emittenti, ma con un carattere di maggiore specificità.
Esclusione del diritto d’opzione oltre il 10% del capitale
L’art. 44 del DL Semplificazioni prevede, inoltre, che l’esclusione del diritto d’opzione ai sensi del terzo comma dell’art. 2441 c.c., possa essere esercitata fino al 30 giungo 2021 fino ad una porzione superiore del capitale sociale preesistente, ossia il 20%, e anche nel caso in cui non sia chiaramente previsto dallo Statuto della società. La circolare Assonime chiarisce, però, che nel caso di aumento di capitale delegato all’organo amministrativo il limite fino al 20% non possa essere esercitato se la delega era già attribuita prima dell’entrata in vigore del Decreto.
Per approfondimenti:
Link: Art. 44, D.L. 76/2020