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Doppio credito d’imposta per gli aumenti di capitale

Doppio credito d’imposta per gli aumenti di capitale

Doppio credito d’imposta per gli aumenti di capitale

L’art. 26 del DL Rilancio, alla luce del Decreto attuativo Mef del 10 agosto 2020, introduce la possibilità di deliberare e versare integralmente aumenti di capitale a pagamento entro il 31 dicembre 2020 riconoscendo un credito d’imposta in capo alla società e al soggetto conferente. Si tratta di una misura di sostegno alle Pmi che hanno subito un calo di fatturato per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. I crediti d’imposta sono, quindi, funzionali ad incentivarne la ricapitalizzazione.

I crediti d’imposta

Il DM del Mef emanato il 10 agosto 2020 chiarisce l’ambito di applicazione e le condizioni di accesso all’agevolazione disposta dall’art. 26 del DL Rilancio. Tale articolo ha introdotto delle misure a sostegno della patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni con riferimento agli aumenti di capitale deliberati a partire dal 20 maggio 2020 e che siano stati integralmente versati entro il 31 dicembre 2020. L’art. 2 del suddetto DM descrive il credito d’imposta a carico del conferente come:

“un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento dell’ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.”

La partecipazione deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La misura introdotta dal Decreto Rilancio è, però, intesa come un “doppio credito d’imposta” in quanto anche la società conferitaria può accedere ad una misura dedicata. È così che ai sensi dell’art. 5 del Decreto Mef:

“è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale”

Non devono essere distribuite riserve fino al 31 dicembre 2023.

I beneficiari

Beneficiari delle misure sono i soci conferenti in società di capitali, cooperative e società europee che abbiano la sede legale e amministrativa sul territorio dello Stato italiano e siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Non sono ammesse le società di partecipazione, gli intermediari finanziarie e le società assicurative.

È importante, inoltre, che al 31 dicembre 2019 né la società, se media impresa, che effettua l’aumento di capitale né gli eventuali soci soggetti giuridici fossero considerati imprese in difficoltà. Si ritengono non ammissibili anche quei soci soggetti giuridici che abbiano relazioni di dipendenza dalla conferitaria in quanto controllante, controllata, collegata o sottoposta a comune controllo. Nel caso il conferente sia una persona giuridica è necessario che sia certificato ai sensi dell’art. 3 del DM del 10 agosto 2020 che il credito d’imposta non abbia l’effetto di eccedere il limite di Euro 800.000 per le misure di Aiuto di Stato complessivamente fruite nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Inoltre, non sono ammissibili soggetti giuridici in procedura concorsuale.

È necessario che al contempo ricorrano le condizioni poste al primo comma dell’art. 26:

  1. La conferitaria deve presentare ricavi per l’esercizio d’imposta 2019 superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 50 milioni.
  2. La conferitaria ha subito un calo di fatturato connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel bimestre di marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 pari ad almeno il 33%.

La società conferitaria deve, inoltre, trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale nonché in regola con altre disposizioni come la disciplina del lavoro, urbanistica e di salvaguardia dell’ambiente.

Le modalità di accesso al credito d’imposta

Per accedere ai crediti d’imposta è fondamentale che i conferimenti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, siano direttamente riferibili all’aumento di capitale deliberato e sottoscritto a partire dal 20 maggio 2020. I conferimenti devono, inoltre, essere effettuati in denaro. Non è, quindi, possibile sottoscrivere l’aumento di capitale e accedere al credito d’imposta per il socio che conferisca un credito in compensazione.

Le istanze per la richiesta del credito d’imposta dovranno essere presentate nel 2021 secondo le modalità definite da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Sarà definito un click-day in quanto sono affidate alla misura risorse limitate a Euro 2 miliardi e l’ottenimento del credito d’imposta è condizionato all’ordine cronologico di ricezione delle domande. A 30 giorni dalla presentazione delle istanze, sia per i soci sia per la società, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accoglimento o il rifiuto delle stesse previa verifica dei dati indicati nelle istanze e con contestuale indicazione del credito d’imposta spettante.

Per approfondimenti: