Piano attestato ed incertezza Covid
Piano attestato ed incertezza Covid
L’importanza dell’analisi per scenari differenti a fronte della situazione di incertezza derivante dall’emergenza sanitaria
In data 14 ottobre 2020, il CNDCEC ha approvato una nuova versione dei principi di attestazione dei piani di risanamento emanati nel 2014, al fine di fornire, con riferimento alla migliore prassi professionale, un adeguato apparato di regole e un supporto all’attività del professionista chiamato dalla legge fallimentare a rilasciare l’attestazione.
Sono risultate imprescindibili alcune importanti revisioni a fronte della particolare situazione venutasi a creare nel nostro Paese a causa della pandemia Covid-19 e del notevole impatto sulle imprese, producendo una forte contrazione dell’attività economica e un rilevante incremento dell’indebitamento delle imprese. In particolare, al paragrafo 6.9 del documento approvato dal CNDCEC, trovano spazio le indicazioni sull’attestazione da rilasciare durante il periodo di emergenza Covid-19.
Piano attestato ed incertezza Covid: l’importanza dell'analisi per scenari differenti a fronte della situazione di incertezza derivante dall’emergenza sanitaria Condividi il TweetEmergenza sanitaria Covid-19 e l’incertezza nella formulazione delle previsioni
La pandemia indotta dal Covid-19 ha inciso in modo rilevante sull’economia e rende molto difficile per le aziende formulare previsioni attendibili.
Gli effetti appaiono di particolare rilevo cui costumi dei consumatori, con un rilevante impatto sulla struttura e livello di domanda, quanto meno nel breve-medio termine. In molti settori infatti, le imprese dovranno riadattare i cicli produttivi e modelli di business. Allo stato non è ancora possibile comprendere l’intensità, l’ampiezza e la durata dei fenomeni, al punto che le stime più autorevoli presentano rilevanti discordanze sulle dinamiche future e sui tempi di normalizzazione della domanda.
Ruolo dell’attestatore e supplemento di indagine
In tale situazione, si suggerisce all’Attestatore che è chiamato a esprimersi sulla fattibilità dei piani di imprese operanti in business colpiti significativamente dagli effetti della pandemia, di attenersi alle seguenti tutele:
- Accertarsi che le previsioni della domanda derivino da studi di settore emessi da soggetti autorevoli, dando prevalenza a quelli più recenti e specifici per i business di riferimento;
- Verificare che il piano consideri le eventuali limitazioni alla capacità produttiva derivanti dalle prescrizioni igienico-sanitarie connesse alla pandemia;
- Valutare la completezza del piano con riferimento alla presenza di scenari alternativi rispetto a quello preso a base;
- Suffragare lo/gli scenari assunti dal debitore con l’andamento corrente, attingendo a informazioni aggiornate;
- Ove l’impresa abbia considerato il lasso temporale prevedibilmente necessario per la cessazione delle circostanze eccezionali, l’Attestatore valuta se tale lasso (ove ecceda il consueto orizzonte di 3-5 anni) presenti sufficienti elementi di coerenza con le previsioni del Piano.
L’importanza della valutazione di scenari alternativi
In contesti di straordinaria incertezza come quello sopracitato, anche le analisi di sensitività possono presentare una variabilità troppo ampia da verificare. Può essere quindi necessario sostituire l’analisi con l’esame di diversi scenari alternativi possibili a livello microeconomico, andando a individuare delle previsioni che potrebbero rendere inammissibile l’attestazione di fattibilità.
L’esistenza di scenari alternativi può dipendere sia dalla forte incertezza circa l’evoluzione della domanda di mercato, sia delle ipotesi relative alla evoluzione della pandemia. In tali casi, tra gli scenari presentati dal redattore del piano, l’Attestatore può assumere come scenario di riferimento quello ritenuto più probabile o, quantomeno, meno improbabile, senza estendere l’analisi a tutti gli scenari possibili.
Con l’impiego degli scenari, è opportuno che l’Attestatore individui gli indicatori chiave di performance che consentano di intercettare gli scostamenti rispetto al Piano, nonché il livello (punto di rottura), violato il quale, in una valutazione ex-ante, viene meno il risanamento dell’esposizione debitoria ed il raggiungimento dell’equilibrio finanziario.
Il monitoraggio di tali indicatori, da parte della Direzione aziendale nella fase di esecuzione del Piano, consentirà di attivare con tempestività “le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti” previste dal Codice della Crisi (artt. 56, lett. e) e 87, co.2, lett. e).
Possibili iniziative da mettere in atto in caso di scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti
Si tratta di iniziative che potranno consistere, in via graduata in relazione alla gravità della deriva rispetto al Piano:
- In azioni alternative, in tutto o in parte eventualmente già individuate;
- In un cambio della strategia;
- Nella modifica del modello di business;
- Nei casi più gravi, nel ricorso ad un diverso o ulteriore strumento di composizione della crisi rispetto a quello già adottato (come ulteriori accordi con i creditori, anche in sede di esecuzione di concordati preventivi in continuità, ovvero nuove soluzioni concordatarie o, addirittura, una istanza di fallimento eventualmente accompagnata dalla proposta di un esercizio provvisorio o l’accesso a procedure di amministrazione straordinaria).
Per approfondire
Scarica i Principi di attestazione dei piani di risanamento.
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