AGCM E CONTROLLO PREVENTIVO SULLE CONCENTRAZIONI
AGCM E CONTROLLO PREVENTIVO SULLE CONCENTRAZIONI
RIVALUTATE LE SOGLIE DI FATTURATO IN MATERIA DI CONTROLLO PREVENTIVO SULLE CONCENTRAZIONI
L’art 16, 1° comma della legge 297 del 1990, prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
Negli ultimi vent’anni si è registrata una diminuzione dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, in particolare si evidenzia un indice nel 2014 dello 0,96%, dello 0,67% nel 2015 e dello 0,75% nel 2016.
In virtù della legge 287 del 1990, in particolare dell’art. 16, e, considerato l’andamento dell’indice deflatore, l’AGCM, in data 14 marzo 2017, stabilisce che:
- l’ammontare di “fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate” è fissato a 499 milioni di euro (precedentemente era 495 milioni di euro)
- l’ammontare di “fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione” è confermato a 50 milioni di euro.
I nuovi importi stabiliti dall’AGCM saranno applicati dalla data di pubblicazione, ovvero il 27 marzo 2017.
Per approfondire
Scarica il documento: Bollettino ufficiale AGCM