Startup innovativa
Breve guida alla Startup innovativa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E dell’11 giugno 2014, fornisce i primi chiarimenti interpretativi e, ripercorrendo le norme, offre un quadro organico delle agevolazioni che riguardano le Startup innovative. La trasposizione della stessa in lingua inglese è volta ad informare un pubblico più vasto sull’ambito di applicazione degli sconti fiscali introdotti dal decreto legge 179/2012, volti a favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative, mediante investimenti agevolati nel capitale, ad aumentare l’impiego di personale altamente qualificato e attrarre capitali esteri in Italia.
Il 31 gennaio 2014, dopo aver ricevuto il via libera europeo, il decreto interministeriale MISE-MEF recante la disciplina di dettaglio sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative effettuati da aziende e privati, è stato firmato dai ministri competenti, Fabrizio Saccomanni e Flavio Zanonato.
Chi può godere delle agevolazioni
Investitori privati e società che investono in startup innovative possono beneficiare delle agevolazioni fiscali in esame. Ovviamente per via indiretta i preincipali beneficiari saranno proprio le startup che troveranno più semplice rivolgersi al mercato per cercare nuovi capitali.
Definizione di Startup innovativa
Le start-up innovative possono essere società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative, societas europaea residenti in Italia, ovvero società non residenti in possesso degli stessi requisiti di quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
Periodi agevolati
Godono delle agevolazioni fiscali per gli investimenti in startup innovative effettuati da aziende e privati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e – a seguito dell’estensione compiuta con la L. 99/2013 di conversione del DL Lavoro – 2016
Agevolati gli investimenti sia diretti sia indiretti
Gli incentivi a sostegno delle startup innovative (ex art. 29 della L. 221/2012 di conversione del Decreto Crescita 2.0) prevedono i seguenti casi:
- investimenti diretti effettuati dal soggetto sia esso persona fisica o impresa in startup innovative;
- investimenti indiretti effettuati dal soggetto sia esso persona fisica o impresa in organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup.
La misura delle agevolazioni
Ai sensi della norma, le persone fisiche e giuridiche che investono in startup innovative possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
- Investitori privati (e altri soggetti IRPEF): i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 500.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta;
- Società di capitali: i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires) possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta.
Incentivi più interessanti per startup sociali ed energy green
Maggiori gli incentivi previsti per gli investimenti in due particolari tipologie di startup:
- startup a vocazione sociale
- startup che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico
Il decreto interministeriale prevede infatti le seguenti maggiorazioni:
- soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche: una detrazione pari al 25% della somma investita;
- soggetti passivi sul reddito delle società: una deduzione pari al 27% della somma investita.
Vincoli all’investimento
L’investimento per il quale si è fruito dell’agevolazione deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio fiscale.
Per approfondire le guide in italiano ed inglese
La circolare 16/E dell’11 giugno fornisce i primi chiarimenti interpretativi e, ripercorrendo le norme, offre un quadro organico dell’agevolazione.
È on line inoltre la versione per un pubblico internazionale della circolare n. 16/E dell’11 giugno scorso, con la trasposizione in lingua inglese di quanto chiarito sull’ambito di applicazione degli sconti fiscali introdotti dal decreto legge 179/2012, volti a favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative, mediante investimenti agevolati nel capitale, ad aumentare l’impiego di personale altamente qualificato e attrarre capitali esteri in Italia.
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