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Riporto perdite nelle operazioni di scissione

Riporto perdite nelle operazioni di scissione

Riporto perdite nelle operazioni di scissione

La Circolare n. 31 del 2022 e le norme ivi riportate stabiliscono, in linea generale, che le posizioni soggettive delle società partecipanti all’operazione di fusione o di scissione [perdite fiscali; interessi passivi oggetto di riporto in avanti (ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del TUIR); eccedenze relative
all’aiuto alla crescita economica (di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)]; possono essere portate in diminuzione del reddito della società avente causa nell’operazione straordinaria [la società risultante dalla fusione o incorporante (per la fusione) e la beneficiaria (per la scissione)]:

  1. per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali (c.d. “equity test” o “test del patrimonio netto”);
  2. allorché dal conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori (c.d. “test di vitalità”).

Tali limiti sono finalizzati a contrastare le ristrutturazioni aziendali con società non produttive, realizzate al solo fine di compensare le perdite e gli interessi passivi dell’una con i redditi dell’altra.

La valutazione della “vitalità economica” in capo al compendio scisso e non sulla scissa dipende dal fatto che le posizioni soggettive sono attribuite ex lege alla beneficiaria in base alle disposizioni del Tuir, in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito. Ne consegue che l’assenza di fenomeni di compensazione intersoggettiva è condizionata dalla “vitalità economica” di tale compendio, in mancanza della quale deve presumersi che il compendio non abbia la capacità di assorbire con propri redditi imponibili futuri le posizioni fiscali trasferite alla beneficiaria, a meno che il contribuente fornisca prova contraria.

Il contribuente, quindi, può dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni che consentono la disapplicazione delle disposizioni che limitano il riporto delle perdite, ai sensi dei più volte citati articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, anche attraverso l’individuazione di criteri alternativi di vitalità che tengano conto delle caratteristiche dei beni trasferiti.

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