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Detassazione delle plusvalenze su partecipazioni in startup

Detassazione plusvalenze su partecipazioni in startup

Detassazione plusvalenze su partecipazioni in startup

Detassazione delle plusvalenze su partecipazioni in startup in attesa dell’ autorizzazione da parte della commissione europea

Con l’art 14 rubricato “Tassazione capital gain startup innovative” contenuto nel Decreto Sostegni bis pubblicato il GU n 123 del 25 maggio 2021 si prevede  un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 o come PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

L’art. 14 del DL 73/2021 ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia “qualificate” che “non qualificate”, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla:

  • cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

Agevolazione startup

In questi casi, quindi, non si applica l’imposta sostitutiva del 26%, di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

Limiti di applicazione

La disposizione in commento si applica alle plusvalenze su partecipazioni che rientrano tra i redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 de TUIR, ma è destinata alle sole persone fisiche. Sono, quindi, esclu­se dalla disciplina agevolativa le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti equiparati.

Autorizzazione da parte della commissione europea

L’efficacia dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in start up e PMI innovative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.