Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale nel documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e dalla sua Fondazione
In ambito penale, la perizia deve essere definita come un mezzo di prova (disciplinata, in quanto tale, nel Libro II del codice di procedura penale, rubricato Prove, al Titolo II, dedicato appunto ai mezzi di prova), finalizzato ad integrare le conoscenze del Giudice con quelle di un esperto.
La perizia può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d’ufficio) dal Giudice (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello in caso di rinnovazione, anche parziale, dell’istruttoria,
nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell’udienza preliminare, nei casi espressamente previsti e che verranno descritti nel prosieguo) quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (si pensi alle perizie contabili, a quelle mediche, a quelle balistiche, a quelle in materia di sinistri stradali e simili).
Disposta la perizia, il Pubblico Ministero e le parti private possono nominare propri Consulenti Tecnici (si parla, in tal caso, di consulenza c.d. endo-peritale); la facoltà di nomina di un
professionista esperto è comunque riconosciuta alle parti anche ove non sia stata disposta una perizia e, dunque, indipendentemente da essa (la consulenza viene usualmente indicata, in questi casi, come extra-peritale).
L’oggetto delle attività tecniche di periti e consulenti e le formalità per la nomina di questi sono disciplinati dal codice di rito negli articoli da 220 a 232; con specifico riferimento al consulente tecnico (ad esempio, e tra l’altro, in ordine al numero, alle formalità per la loro nomina e alle incompatibilità), il Codice rimanda alle disposizioni relative al perito. La normativa codicistica è, dunque, incentrata sulla perizia
La consulenza tecnica può essere considerata come una delle manifestazioni più evidenti e rilevanti dell’attività investigativa (oltre che di quella dibattimentale, come meglio si vedrà), poiché attraverso di essa il sapere tecnico-scientifico entra nel procedimento penale, allo scopo di pervenire a una corretta ricostruzione ed interpretazione di specifici fatti rilevanti per l’oggetto del procedimento stesso.
Essa, inoltre, costituisce uno strumento di particolare importanza nell’ambito di un processo di tipo “accusatorio” (in particolare, l’esigenza di una effettiva parità delle parti viene perseguita consentendo la nomina del consulente tecnico a tutte le parti del procedimento, sia quella pubblica, ovvero il Pubblico Ministero, sia quelle private, in primis l’indagato/imputato, ma anche, ad esempio, la persona offesa/parte civile).
La giurisprudenza prevalente riconosce e valorizza il contributo conoscitivo apportato nel processo dall’esperto, contributo che, non di rado, si rivela determinante per la decisione. Con specifico riferimento alla fase ed allo stato del procedimento nell’ambito del quale le parti, pubblica e privata, ricorrono alla nomina di propri consulenti tecnici, è abitudine differenziare la consulenza in endo-peritale ed extra-peritale.
La prima è quella che le parti possono richiedere in occasione del conferimento dell’incarico conferito dal Giudice ad un perito.
La seconda è, invece, quella commissionata fuori dai casi di perizia; essa può essere richiesta (differentemente da quel che prevedeva il Codice del 1930) in ogni fase del procedimento, con
l’evidente obiettivo di fornire un apporto conoscitivo di tipo tecnico, in grado di contribuire alla corretta ricostruzione del fatto.
La nomina del consulente tecnico è ammessa anche nel corso delle investigazioni difensive svolte dal difensore (anche in ottica preventiva rispetto alla esistenza di un procedimento penale) ai sensi dell’art. 327-bis c.p.p., il cui comma 3 prevede, infatti, espressamente il ricorso ai consulenti tecnici quando sono necessarie specifiche competenze.
Per approfondire
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