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Rivalutazione partecipazioni al 15 novembre 2022 - Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni

Rivalutazione partecipazioni al 15 novembre 2022

Rivalutazione partecipazioni al 15 novembre 2022

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni ex articolo 29 Decreto Energia

L’articolo 29, comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Rivalutazione partecipazioni – Sintesi delle novità

L’articolo 29, comma 1 del Decreto Energia, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. 

  • Le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario della norma);
  • analogamente, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia di stima siano effettuati entro la data del 15 novembre (in luogo del 15 giugno) 2022.
  • Il comma 2 aumenta dall’11 al 14 per cento le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
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Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

L’articolo in esame, al comma 1, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente, sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame, che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate – come disposto per effetto delle modifiche apportate durante l’esame presso la Camera dei deputati – fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2022 (in luogo della data del 15 giugno 2022, prevista dalla formulazione originaria del decreto in esame). Con le medesime modifiche approvate dalla Camera, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre (in luogo dell’originario 15 giugno) 2022.

Il comma 2 aumenta dall’11 al 14 per cento le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Definizione di partecipazione qualificata

La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell’articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25 per cento.

Per approfondire

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

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