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Società tra avvocati: perizia, trasformazione e regime fiscale

Società tra avvocati: perizia, trasformazione e regime fiscale

Società tra avvocati: perizia, trasformazione e regime fiscale

Ad inizio anno abbiamo assistito un noto studio legale milanese nella trasformazione da studio associato in società tra avvocati a responsabilità limitata.

L’ incertezza interpretativa in materia fiscale ci ha posto non pochi dubbi sia per il regime fiscale da applicare sia per gli effetti che questo ha nella predisposizione della perizia di trasformazione.

Ci consola che la nostra interpretazione sia stata recentemente suffragata da un parere dell’Agenzia delle Entrate e ne sintetizziamo in questo articolo le principali conclusioni.

Società tra avvocati

La professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;

b) la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Responsabilità professionale nella società tra avvocati

Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.

Incertezza interpretativa sulla norma fiscale

Differenti prese di posizione interpretative dell’ Agenzia delle Entrate hanno portato ad una un’obiettiva incertezza interpretativa, chiede chiarimenti in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati nella forma di società per azioni.

Risoluzione 26 maggio 2003, n. 118/E

L’ Agenzia in relazione alle società costituite ai sensi dell’articolo 16 del D.L.gs 2 febbraio 2001, n. 96, per l’esercizio in forma associata della professione di avvocato, ha asserito che producono reddito di lavoro autonomo, in quanto, come precisato nella relazione governativa il richiamo alla normativa sulle Snc non va inteso nel senso che le società tra avvocati siano annoverabili fra le società commerciali.

Consulenza giuridica ADE

Con riferimento, invece, alle società tra professionisti, disciplinate dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal successivo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, la stessa Agenzia rispondendo ad una consulenza giuridica, ha sostenuto che il reddito prodotto da tali società che possono essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone di capitali o cooperative, deve considerarsi reddito di impresa. Tutto ciò nel presupposto che non assume rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, bensì la veste societaria sotto la quale operano.

Regime fiscale delle società tra avvocati STA

In assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.

Sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d’impresa.

Una società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali. Conseguentemente deve assoggettare il proprio reddito ad IRES e il valore della produzione ad IRAP.

Per approfondire

Regime fiscale delle società tra avvocati: Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA – Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247.