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Ristrutturazione dei debiti e costi di transazione OIC 19

Ristrutturazione dei debiti e costi di transazione OIC 19

Ristrutturazione dei debiti e costi di transazione OIC 19

Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti – OIC 19

Gli aspetti contabili relativi alla ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dall’ OIC 19, in particolare ai paragrafi 73, 73A, 73B, 73C.

L’ OIC 19 definisce ristrutturazione del debitoun’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore”.

Si ricorda che gli emendamenti ai paragrafi 73, 73A, 73B, 73C (emessi in data 29 dicembre 2017) si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

Ambito di applicazione

Alcuni esempi di ristrutturazione del debito sono i seguenti:

  1. a) concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e ss. l.f.;
  2. b) accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis l.f.;
  3. c) piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 3, lettera d) l.f..

Come affermato nel documento di dicembre 2018 “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19” redatto dal CNDCEC, “l’ambito di applicazione del Principio non si può limitare alle operazioni di ristrutturazione considerate normate, estendendo la propria analisi anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario)”.

Eliminazione contabile – Modifica dei termini contrattuali

Il paragrafo 73 del principio contabile nazionale n.19 stabilisce che “la società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

L’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.

Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all’Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito”.

Di conseguenza, risulta fondamentale stabilire quando la variazione degli accordi possa considerarsi “sostanziale”.

Come sottolineato nel documento del CNDCEC sopra richiamato “la distinzione fra sostanziale e non sostanziale deve essere esaminata in relazione alle conseguenze che essa provoca sul conto economico”.

Inoltre, a differenza dell’IFRS 9, l’OIC 19 non individua dei parametri quantitativi che facciano da discriminante fra “modifiche sostanziali” e “non sostanziali”. Sarà, quindi, il redattore del bilancio a dover stabilire se una modifica possa essere considerata sostanziale o meno.

Rilevazione degli effetti contabili

La data alla quale fare riferimento per la rilevazione degli effetti contabili è definita dal successivo paragrafo 73A, secondo il quale “la data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l’accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti.

Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:

  1. a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
  2. b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l’accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all’omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell’omologa;
  3. c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.

Se la data in cui l’accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell’esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi”.

Trattamento contabile del debito e dei costi di transazione

Occorre, innanzitutto, dare una definizione di costo di transazione.

I costi di transazione sono definiti dall’OIC 19 come “costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”.

“I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte”.

Seguendo tale impostazione, gli oneri di ristrutturazione (come, ad esempio, le spese legali e notarili,i compensi professionali, ecc.) sono da considerarsi, ai fini del trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione, come “costi di transazione”, in quanto “direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria”.

Con riferimento al valore di iscrizione iniziale del nuovo debito ed al trattamento da destinare ai costi di transazione l’OIC 19 realizza una distinzione tra le società che applicano il criterio del costo ammortizzato e quelle che non lo applicano.

Società che applicano il criterio del costo ammortizzato:

Le società che applicano il criterio del costo ammortizzato sono disciplinate dal paragrafo 73B, in base al quale “per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, quando interviene l’eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.

La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione.

Quando non interviene l’eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61[1].

In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito”.

Società che non applicano il criterio del costo ammortizzato:

Per le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato si applica il paragrafo 73C, secondo il quale “per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali.

Nel caso di riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.

Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell’ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito[2].

Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità”.

Ne deriva che:

  • in caso di riduzione del capitale del debito, gli oneri di ristrutturazione devono essere imputati all’esercizio nel quale è rilevato il beneficio derivante dallo stralcio, sulla base del principio della correlazione tra costi e ricavi;
  • in caso di altre variazioni, gli eventuali benefici sono riscontati lungo la vita residua del debito e gli oneri di ristrutturazione, se soddisfano le condizioni, sono imputati, a titolo di risconti attivi, in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito.

Trattamento dei costi di ristrutturazione nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio nel quale gli stessi sono stati sostenuti e la data della ristrutturazione

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione riguarda i costi di transazione nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio in cui gli stessi sono stati sostenuti e quello (successivo) in cui si hanno (o si iniziano ad avere) i relativi benefici.

L’OIC 19 non specifica come devono essere contabilizzati i costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui l’accordo diviene efficace, né per le società che adottano il costo ammortizzato né per quelle che non lo adottano.

Il CNDCEC ritiene che “i costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui l’accordo diviene efficace siano imputati quali costi sospesi tra i risconti attivi (se soddisfatte le condizioni per l’iscrizione di tali costi come risconti attivi e nei limiti sempre del beneficio economico previsto), in quanto assimilati ad oneri di finanziamento. Ciò prescinde dal fatto che questi siano sostenuti da società che non adottano o che adottano il costo ammortizzato.

Ovviamente, nel momento in cui l’accordo diviene efficace tra le parti, i costi sospesi impattano sul valore del debito secondo le modalità previste per l’adozione del costo ammortizzato. La capitalizzazione dei costi rispetto ai quali il beneficio economico non è stato ancora ottenuto, rientra nel criterio generale della recuperabilità fissato dall’OIC 18.

Occorrerà, quindi, verificare se i benefici futuri della ristrutturazione soddisfano le condizioni di “recuperabilità” per poter essere iscritti come “risconti attivi” ed in conseguenza di ciò rinviare l’imputazione dei costi sostenuti, per correlarli ai benefici ragionevolmente certi”.

[1] Paragrafo 61 OIC 19: “se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

[2] Il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell’operazione ante-ristrutturazione.