Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
Un documento CNDCEC e FNC fa il punto sull’istituto concepito come strumento preventivo dell’insolvenza
“Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione alla luce delle novità introdotte dal correttivo” è il titolo di un documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionalI dei commercialisti.
Non previsto nella versione originaria del Codice della crisi, il PRO è stato introdotto dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, che ha recepito la Direttiva Insolvency, e successivamente è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (decreto correttivo del Codice della crisi).
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Un documento CNDCEC e FNC fa il punto sull’istituto concepito come strumento preventivo dell’insolvenza. Share on XLa dottrina ha cercato di individuare gli aspetti che accomunano il Pro tanto rispetto agli strumenti di regolazione della crisi di nuovo conio, quanto rispetto a quelli propri della tradizione concorsualistica8, ma la scelta di collocare tale strumento in una posizione intermedia fra gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e il concordato preventivo è apparsa una soluzione eccessivamente sbrigativa, sostenuta prevalentemente dai primi commentatori dell’istituto, tanto da essere stata successivamente smentita.
Infatti, negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII), l’estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, non avviene sic et simpliciter ma richiede la presenza delle seguenti condizioni e cioè:
i) che l’accordo abbia carattere non liquidatorio prevedendo la prosecuzione dell’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84 [(art. 61 comma 2, lett. b)];
ii) che i crediti dei creditori aderenti alla categoria rappresentino almeno il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria (art. 61, comma 2, lett. c)11;
iii) che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti degli accordi possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione (art. 61, comma 2, lett. d); iv) che il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo (art. 61, comma 2, lett. e).
Per quanto riguarda, invece, gli elementi che differenziano il Pro rispetto al concordato in continuità aziendale l’assenza di un richiamo della disciplina prevista dall’art. 64-bis CCII al comma terzo dell’art. 84 CCII, comporta che nel Pro non è necessario riconoscere a ogni creditore un’utilità individuata in modo specifico e valutabile economicamente.
Il Pro, pertanto, come strumento preventivo dell’insolvenza, si colloca nell’ambito di un contesto normativo radicalmente innovato che consente all’imprenditore in difficoltà un approccio proporzionale alla crisi, e in ciò adeguandosi alla volontà del legislatore comunitario che ha voluto considerare la liquidazione giudiziale come rimedio estremo e, per contro, ha enfatizzato la ristrutturazione dell’impresa e la conservazione della continuità aziendale nella prospettiva di preservare la gestione dell’impresa in capo all’imprenditore in difficoltà.
Infine, il decreto correttivo, con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 64-bis CCII, ha previsto, anche, per tale strumento la possibilità del debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. La possibilità riconosciuta al debitore di fruire del pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e contributivi colma il precedente vuoto normativo che costituiva un limite insuperabile che rendeva poco attrattiva questa procedura.
Come strumento di regolazione della crisi esso si colloca nell’ambito di un contesto normativo radicalmente innovato in cui la liquidazione giudiziale è considerata come rimedio estremo e, per contro, è agevolata la ristrutturazione dell’impresa e la conservazione della continuità aziendale.
Il documento, nell’esaminare la disciplina del PRO contenuta nel Codice della crisi, si sofferma innanzitutto sui presupposti soggettivi e oggettivi, per poi analizzare le modalità di presentazione della domanda di accesso e approfondire i compiti del commissario giudiziale e del professionista indipendente. La parte finale del documento prova a fare chiarezza su una questione ampiamente dibattuta e ancora aperta, ossia se il PRO possa avere quale finalità anche quella specificatamente liquidatoria.
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