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La valutazione dei rischi sulla continuità aziendale

La valutazione dei rischi sulla continuità aziendale

Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore

Le difficili condizioni economiche e di mercato in cui le imprese sono costrette ad operare costringono gli organi societari e i professionisti che li supportano a porre particolare attenzione nel processo di predisposizione dei bilanci ed impongono agli stessi un’attenta riflessione sui rischi di continuità aziendale e sull’informativa che dovrà essere resa nel suo complesso all’interno del bilancio e delle relazioni obbligatorie.

Riferimenti normativi

  • Codice civile, artt. 2423-bis e 2428;
  • Principio contabile IAS 1;
  • Principio contabile OIC 5;
  • CNDCEC, documento n. 570;
  • Banca d’Italia, Consob e Isvap, documento 6 febbraio 2009, n. 2;
  • UNGDCEC, documento del 25 maggio 2010;
  • Assirevi, documento di ricerca n. 176 del 2013.

Continuità aziendale e valutazione delle voci di bilancio

La continuità aziendale rappresenta la capacità dell’impresa di continuare ad operare “in funzionamento” per un futuro prevedibile (il cui orizzonte temporale è ragionevolmente stimabile in 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio).

La redazione del bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l’intenzione o la necessità di porre l’azienda in liquidazione o di cessare l’attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.

L’art. 2423-bis c.c. stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.

La continuità operativa dell’impresa influisce quindi sulla formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento.

In particolare, le valutazioni di bilancio potrebbero non essere più adeguate a “rappresentare in modo veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

A puro titolo di esempio, nel concreto:

  • impianti e macchinari: in ipotesi di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l’uso. In ipotesi di liquidazione aziendale il criterio principe è quello del valore di realizzo. Lo stesso concetto di ammortamento perde in questo caso di significato;
  • rimanenze di magazzino: in continuità aziendale il loro valore è determinato come “minore fra costo e prezzo di mercato”, in liquidazione il criterio di valutazione è dato dal “valore di realizzo”. 

Attenzione

Importante e non scevra di responsabilità, sia in capo agli amministratori sia all’organo di controllo, quindi la valutazione della capacità dell’azienda di continuare ad operare sul mercato in quanto va ad incidere direttamente sui criteri di formazione del bilancio e del risultato di esercizio.

Informativa di bilancio

L’organo amministrativo della società è tenuto ad esprimersi sull’esistenza del presupposto della continuità aziendale e, qualora riscontri incertezze che possano comportare dubbi sulla capacità di operare in ipotesi di funzionamento, deve renderne conto agli stakeholder fornendo le opportune informazioni nelle note al bilancio.

Lo IAS 1 nello specifico recita: “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad operare come entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interrompere l’attività o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate”.

Il principio fa riferimento a “significative incertezze“ e a “seri dubbi sulla capacità di continuare a operare”, volendo chiaramente individuare quelle situazioni aziendali rappresentate da circostanze gravi e straordinarie.

Sempre lo IAS 1 così prosegue: “Nel determinare se il presupposto della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado di analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l’entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale”.

L’art. 2428 c.c. prevede la descrizione nella Relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

L’organo amministrativo e i professionisti che lo assistono nella redazione del bilancio dovranno quindi ricordare che un’informazione adeguata non può prescindere dall’analizzare le cause della crisi e dall’indicare le azioni che la società ha assunto o sta assumendo al fine di:

  • ridurre le incertezze legate alla continuità aziendale;
  • generare flussi di cassa positivi nel breve periodo e riequilibrare la situazione economico-finanziaria (ad es. piani di ristrutturazione del debito, aumento del capitale, riduzione significative dei costi, cessioni di asset non strategici, ecc.).

L’informativa di bilancio deve inoltre illustrare in modo adeguato le motivazioni a sostegno di tali soluzioni. Soltanto attraverso una effettiva completezza e trasparenza informativa sarà possibile per il lettore del bilancio valutare la ragionevolezza della conclusione finale in merito all’adozione del presupposto della continuità aziendale.

L’informativa nelle note al bilancio assume fondamentale importanza ed elemento di supporto anche per il revisore al fine di valutare la coerenza dell’informativa stessa e le conclusioni raggiunte dagli amministratori circa l’appropriatezza del presupposto della continuità aziendale.

Periodo temporale di riferimento

Lo IAS 1 considera ai fini della valutazione della continuità aziendale un futuro prevedibile che abbia un orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio d’esercizio.

La stessa prassi contabile italiana fa riferimento ad un intervallo di dodici mesi con espresso richiamo, in tal senso, nel principio di revisione n. 570. Il principio contabile OIC 5, in piena coerenza, attribuisce il concetto di “going concern”, ad una “azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio”.

Indicatori di rischio sulla continuità aziendale

Nel seguito vengono elencati alcuni esempi di eventi o circostanze riportati nel documento n. 570 del CNDCEC che possono comportare seri rischi per l’impresa e che, presi singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale.

Essi rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto delle imprese e si dividono in:

Indicatori finanziari

  • situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
  • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
  • oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
  • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
  • bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
  • principali indici economico-finanziari negativi;
  • consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
  • mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
  • incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
  • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
  • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
  • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. 

Indicatori gestionali

  • perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
  • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori. 

Altri indicatori

  • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
  • contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
  • modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa. 

Attenzione

La sopravvivenza o il fallimento di un’impresa, in difficoltà o meno, non possono essere sempre e comunque facilmente prevedibili. La valutazione dei rischi sulla continuità aziendale è attività tutt’altro che agevole e non può essere confinata all’utilizzo di semplici check list che hanno però il pregio di fornire comunque al professionista un utile strumento di analisi e, non ultimo, di difesa delle proprie scelte.

Molte crisi aziendali, non ci stancheremo di ripeterlo, sono collegate ad eventi non prevedibili.

Fattori che limitano il rischio di continuità aziendale

La valutazione del presupposto della continuità aziendale è attività complessa che comporta un’analisi approfondita di una molteplicità di aspetti, quantitativi e qualitativi. Alcuni elementi possono ridurre l’incertezza e ridurre la portata del rischio, si ricordano in particolare:

  • l’esistenza di un piano di ristrutturazione aziendale;
  • la possibilità di procedere ad un aumento di capitale sociale;
  • la capacità di creare flussi di cassa positivi mediante operazioni di leasing, factoring, finanziamenti, ecc.;
  • la possibilità di cedere asset non strategici;
  • la possibilità di rinviare investimenti senza che ciò influisca in maniera determinante e negativa nella capacità di produrre reddito;
  • la possibilità di ristrutturare l’indebitamento o di dilazionare nel tempo il rimborso dei debiti scaduti;
  • una struttura di costi fissi non preponderante rispetto ai costi variabili tali da consentire di aumentare la marginalità dei prodotti;
  • la capacità di innovazione dei propri prodotti a favore della marginalità degli stessi (tecnica, commerciali o di marketing);
  • la possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi clienti strategici, fare aggregazioni o sottoscrivere contratti di forniture vantaggiosi. 

Procedure di revisione

Il revisore, nel valutare la situazione economico-finanziaria dell’impresa e i suoi riflessi sulla continuità aziendale, deve mettere in atto opportune procedure di revisione che possono essere cosi riassunte:

  • analisi dei dati previsionali, dei piani aziendali economico/finanziari e delle ipotesi sottostanti;
  • valutazione dell’attendibilità del sistema informativo aziendale;
  • valutazione della coerenza dei dati previsionali con i consuntivi;
  • verifica della capacità di mantenere gli impegni presi, il corretto e tempestivo pagamento dei debiti, ecc.;
  • analisi attenta delle garanzie prestate a terzi;
  • valutazione della correttezza dei rapporti in essere con parti correlate;
  • analisi dei rischi legali e delle cause in corso;
  • valutazione dei piani aziendali (progetti di cessione di beni, prestiti o ristrutturazione di debiti, riduzione o differimento di spese, aumenti di capitale) attribuendo particolare importanza agli interventi che possono avere effetti positivi sui flussi di cassa nel breve periodo. 

Rischio di frode aziendale

Nei casi in cui sorgono dubbi sulla continuità aziendale, è opportuno che amministratori, sindaci e revisori aumentino le verifiche e i controlli sui rischi di errori dovuti a comportamenti non intenzionali o dovuti a vere e proprie frodi in bilancio (principio di revisione n. 240).

I rischi di insolvenza, la paura di veder ridursi i fidi bancari, ecc. possono spingere la direzione aziendale a presentare un’informativa economico-finanziaria non del tutto conforme alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione. Il tutto al fine di ingannare gli utilizzatori del bilancio, influenzando la loro percezione della performance e della redditività aziendale.

Solitamente, in questi casi, le aree maggiormente a rischio, così come identificate nel principio di revisione n. 240, riguardano:

  • iscrizione di ricavi gonfiati o non iscrizione di rettifiche di ricavi di competenza (note accredito, sconti, ecc.);
  • presenza di costi nascosti ma di competenza;
  • capitalizzazioni non corrette;
  • mancate svalutazioni o accantonamenti;
  • cambiamenti di stime o di principi adottati;
  • iscrizione di incassi anticipati (esempio: Ri.Ba.);
  • contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente;
  • presenza di contratti derivati non di copertura o rinnovo degli stessi;
  • informativa carente o generica (rischi, covenants, garanzie);
  • autenticità della documentazione prodotta. 

Informativa sulla continuità aziendale

Il documento congiunto Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 include anche un paio di bozze tratte dal documento “An update for directors of listed companies: going concern and liquidity risk” del Financial Reporting Council.

Si riporta un esempio di come può essere fornita l’informazione sulle valutazioni alla base dell’applicazione del presupposto di continuità aziendale relative a una società che presenta una rilevante esposizione alle incertezze legate al contesto economico di riferimento tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Esempio

Vengono richiamate le parti del bilancio in cui sono descritte le attività del Gruppo, insieme con i fattori che verosimilmente ne influenzeranno il futuro sviluppo, la performance e la posizione (…).

Come evidenziato nella pagina W del bilancio, il contesto economico attuale è particolarmente difficile e il Gruppo ha riportato una perdita operativa nell’anno. La direzione ritiene anche che la prospettiva implichi significative sfide in termini di volume delle vendite e di prezzi così come di costi. Quantunque la direzione abbia predisposto misure per preservare la cassa e sia riuscita ad ottenere finanziamenti addizionali, queste condizioni creano significative incertezze sui futuri risultati e sui flussi di cassa.

Come spiegato a pagina Y del bilancio, gli amministratori stanno cercando di vendere beni di proprietà per assicurarsi ulteriore capitale circolante. Il Gruppo è in trattative con un potenziale acquirente ma non vi è certezza che si procederà alla vendita. Sulla base delle negoziazioni condotte finora, gli amministratori hanno una ragionevole aspettativa che tutto procederà nel migliore dei modi, ma se così non fosse il Gruppo avrà bisogno di ulteriori finanziamenti.

Come chiarito a pagina Z del bilancio, il Gruppo ha avviato trattative con le banche finanziatrici relativamente ad un finanziamento ulteriore che potrebbe rendersi necessario qualora la vendita degli assets non andasse a buon fine, oppure intervenissero significativi cambiamenti in negativo nel volume delle vendite o nella redditività. È probabile che queste trattative si prolungheranno per un certo periodo di tempo. La direzione sta ricercando anche fonti alternative nel caso in cui il finanziamento aggiuntivo non possa essere erogato a breve, ma non ha ancora ricevuto un impegno vincolante.

Secondo gli amministratori, a causa dell’insieme di tutte le circostanze sopra evidenziate sussiste una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo e della società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Ciononostante, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ed aver valutato le incertezze sopra descritte, la direzione ha la ragionevole aspettativa che il Gruppo e la società abbiano adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro. Per queste ragioni, essa continua ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.

 

Per completezza e al fine di fornire una check list operativa ed esempi di relazione del revisore si rimanda al Documento dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti del 25 maggio 2010 “Il principio della continuità aziendale – Presupposti applicativi e approfondimenti di prassi per le PMI, Esemplificazioni operative” (Scarica il documento in formato .pdf)  e al documento di ricerca n. 176 del 2013 di ASSIREVI.

 

 

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