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Responsabilità amministratori ed adeguati assetti

Responsabilità amministratori ed adeguati assetti

Responsabilità amministratori ed adeguati assetti.

Gli adeguati assetti ex art. 2086 c.c.. sono procedure già adottate dalle aziende ben gestite, spesso però difettano di adeguata formalizzazione.

La riforma della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonche’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

  • il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
  • il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  • l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.

 Adeguati assetti e misure minime

Non esiste una precisa indicazione di quale sia l’assetto più adeguato per una impresa, sulla base della sua natura e dimensione.

Responsabilità amministratori ed adeguati assetti ex art. 2086 c.c.. Sono procedure già adottate dalle aziende ben gestite, spesso però difettano di adeguata formalizzazione. Share on X

Suggeriamo di mettere in atto le seguenti misure minime adeguandole ed integrandole sulla base della singola realtà aziendale:

  • organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
  • pianificazione finanziaria a 6 mesi;
  • bilanci di previsione ed analisi degli scostamenti;
  • indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi
  • l’analisi dei rischi che incombono sull’impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management)
  • il monitoraggio del superamento delle soglie relative ai  mancati pagamenti ai cosiddetti creditori istituzionali (INPS, ADE, Riscossione);
  • il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d’Italia;
  • la formalizzazione di reporting interni;

In sintesi

Sono in gran parte procedure già messe in atto dalle aziende ben gestite. Spesso però, in caso di microimprese e PMI, le procedure difettano di adeguata formalizzazione necessaria invece a provare la corretta attività dell’organo amministrativo in caso di difficoltà o crisi aziendale.

Suggeriamo da tempo ai nostri clienti di predisporre, in accordo con l’organo di controllo ove presente, verifiche trimestrali (obbligo almeno semestrale) procedendo ad adeguata verbalizzazione in CdA.