Blog - Ultime notizie
Rivalutazione 2018

Rivalutazione partecipazioni 2018

Rivalutazione partecipazioni

La legge di Bilancio 2018 permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2018, a condizione che entro il 30 giugno 2018 venga redatta ed asseverata una perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva stabilita nella misura dell’8% (sia in relazione alle partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate).

Nessuna differenza tra qualificate e non qualificate

L’agevolazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, sia nel caso si sia in presenza di una partecipazione qualificata, che di una partecipazione non qualificata.

Versamento

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2018 o in tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data, maggiorando la seconda e terza rata dell’interesse del 3% annuale: in tale ultima ipotesi pertanto, la seconda rata scadrà il 30 giugno 2019 e la terza rata il 30 giugno 2020.

Perizia di stima

Il valore rideterminato deve risultare da apposita perizia giurata di stima redatta (sempre entro il 30 giugno 2018) ai sensi dell’art. 64 del c.p.c. ed asseverata da un professionista abilitato.

Trattamento del costo della perizia

Il costo sostenuto per la redazione della perizia, può essere portato ad incremento del valore del bene rivalutato (se sostenuto da persone fisiche).

Nel caso il costo venga sostenuto dalla società oggetto di rivalutazione, il costo relativo può essere dedotto fiscalmente dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi (quindi in cinque rate costanti annuali).

Nuova tassazione proporzionale al 26 per cento

La legge di Bilancio 2018 introduce la tassazione proporzionale al 26 per cento per i redditi di capitale (dividendi e proventi ad essi equiparati) e per i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze da cessione a titolo oneroso), prodotti da soggetti passivi titolari di partecipazioni qualificate non detenute in regime di impresa.

Obiettivo è uniformare e semplificare il regime tributario dei redditi di natura finanziaria prodotti dai soggetti passivi che detengono partecipazioni qualificate non in regime d’impresa, rendendo irrilevante la natura della partecipazione detenuta.