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Credito d’imposta formazione 4.0

Credito d’imposta formazione 4.0

Credito d’imposta formazione 4.0

Firmato il decreto attuativo sul credito d’imposta formazione 4.0 per incentivare l’acquisizione di competenze nel settore delle tecnologie da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese italiane.

Spese agevolabili

Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018 in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Più precisamente, si deve trattare di attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Inoltre, ai fini del beneficio, le conoscenze oggetto delle attività formative agevolabili devono essere applicate negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge di bilancio (vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione).

Spese sostenute nel 2018

Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.

Importo massimo

Il credito di imposta formazione 4.0 è riconosciuto fino a un importo massimo di 300mila euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Limiti di utilizzo del credito di imposta

Il legislatore ha previsto una disciplina alquanto dettagliata del credito d’imposta, stabilendo che esso:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap;
  • non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;
  • non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, 700mila euro ex articolo 34, legge 388/2000);
  • si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno.

Certificazione dei costi

Per essere ammessi a beneficiare del credito d’imposta è necessario che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio.

Regole particolari sono dettate per le imprese non soggette a revisione legale dei conti. Esse, infatti, devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) che ha assunto l’incarico è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore.

Peraltro, per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5mila euro.

Non soggiacciono all’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.