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Gli impatti della Legge di Bilancio 2018 sulla disciplina dell’Imposta di Registro

Gli impatti della Legge di Bilancio 2018 sulla disciplina dell’Imposta di Registro

Gli impatti della Legge di Bilancio 2018 sulla disciplina dell’Imposta di Registro

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, all’art. 20 del TUR, comportano l’applicazione dell’imposta di registro al singolo atto presentato per la registrazione, indipendentemente dal collegamento con altri atti e soprattutto, indipendentemente dagli elementi che siano desumibili dallo stesso.

Disciplina dell’Imposta di registro previgente

L’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, Testo unico imposta di registro, stabiliva che:

“L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.”

Sulla base di tale dettato, prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, la Cassazione riteneva che gli atti presentati alla registrazione dovessero essere tassati per quanto fosse desumibile fuori del loro contenuto, e in particolare, per quanto fosse desumibile dal loro collegamento con altri atti.

Infatti, nei casi di pluralità di atti che presentavano uno stretto collegamento negoziale, l’imposta doveva essere liquidata in considerazione dell’effettivo e complessivo risultato ottenuto dalle parti.

Caso più significativo di questo atteggiamento giurisprudenziale era rappresentato dal conferimento di un’azienda in una società e dalla successiva cessione delle partecipazioni al capitale sociale della società conferitaria. Sia l’atto di conferimento d’azienda in società, sia la cessione di una quota di partecipazione al capitale sociale sono atti sottoposti all’imposta di registro in misura fissa. La cassazione riteneva che i due atti potessero essere considerati come un tutt’uno e quindi riteneva di poter reinterpretare questo collegamento negoziale come un unico contratto di cessione d’azienda, per il quale la legge di registro dispone la tassazione con l’imposta proporzionale, ovvero del 3%.

Nuova disciplina dell’Imposta di Registro

L’art. 1, comma 87, lett. a) della Legge 205 del 28 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) dispone che:

“Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l’imposta  di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20, comma 1:

  1) le parole: « degli atti presentati »  sono sostituite dalle seguenti: « dell’atto presentato »;

  2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: «  ,sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo,prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;”

Pertanto il nuovo dettato dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 è il seguente:

“L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.”

Rapporto tra norma interpretativa e norma antielusiva

Vi è una linea di confine tra la norma antielusiva, ovvero di riqualificazione antielusiva che l’amministrazione può compiere ai sensi dell’art. 10 bis dello Statuto del contribuente e la norma interpretativa, ovvero di riqualificazione interpretativa che l’amministrazione può compiere ai sensi dell’art. 20 della legge di registro.

L’art. 20 della legge di registro infatti, attribuisce all’amministrazione un “potere interpretativo”, vale a dire che, se dall’analisi dell’atto presentato per la registrazione, emerge che l’aspetto giuridico apparente dell’atto diverge dalla sua effettiva natura giuridica, oppure diverge rispetto ai reali effetti giuridici che da esso derivano, rispetto a quelli che dovrebbero conseguire da tale sua apparenza formale, l’amministrazione può operare una riqualificazione in senso giuridico – sostanziale della fattispecie rispetto a tale apparenza giuridico – formale, ovvero pretendere di applicare la tassazione non in base all’aspetto giuridico esteriore del documento sottoposto alla registrazione, ma alla sua effettiva sostanza giuridica e ai suoi reali effetti giuridici.

Se l’amministrazione intende esercitare un potere di riqualificazione antielusiva dovrà applicare l’art. 10 bis, Legge 212 del 27 luglio 2000, accordando al contribuente le tutele in esso presenti.

Dubbi in merito all’efficacia retroattiva della modifica

La Cassazione, con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018, ha, diversamente da autorevole dottrina e da quanto indicato nei lavori preparatori, sancito che la modifica dell’articolo 20 Tur, effettuata dalla legge 205/2017, non ha valenza retroattiva e che, quindi, per tutte le fattispecie originatesi prima del 1° gennaio 2018, l’articolo 20 Tur non può essere letto – nel modo indicato dal suo attuale nuovo testo – come riferito al solo atto presentato per la registrazione (e non ad altri atti che siano ad esso collegati) ed esclusivamente al suo contenuto giuridico.