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Rilevanza penale delle valutazioni di bilancio

Rilevanza penale delle valutazioni di bilancio

Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore

Rilevanza penale delle valutazioni di bilancio torna di attualità. La Corte di Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 13 del 2015, sostiene che il falso c.d. valutativo sia tuttora punibile: “… enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale.”

Grazie ad una tempestiva segnalazione di Alessandro De Nicola apprendo che il 13 novembre 2015, la Suprema Corte ha pubblicato un documento di “Informazione Provvisoria” in cui si sostiene la “rilevanza penale degli enunciati valutativi, [poiché] sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale”.

Articolo 2621 cc è stato recentemente modificato dalla legge del 27/05/2015 n. 69 Articolo 9 in vigore dal 14/06/2015 che ha soppresso l’inciso “ancorchè oggetto di valutazioni”. Appariva quindi in qualche modo superato il tema della rilevanza penale delle valutazioni di bilancio.

Articolo 2621 – False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La Corte di Cassazione con sentenza del 30 luglio 2015, n. 33774, come giustamente ricorda De Nicola, ha sostenuto che l’eliminazione del riferimento alle “valutazioni” di bilancio dagli articoli 2621-2622 del Codice Civile in materia di “falso in bilancio” ha comportato la sopravvenuta irrilevanza delle stesse a fini penali.

La Corte di Cassazione, con l’informazione provvisoria n. 13 del 2015, sostiene invece che il falso c.d. valutativo sia tuttora punibile.

“Nell’ art. 2621 c.c. il riferimento ai “fatti materiali” quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch’essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengano in contesti che implichino l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi.”

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza appare comunque una pronuncia importante sulla rilevanza penale delle valutazioni di bilancio ed in contraddizione con quanto sostenuto con la Cass. Pen., Sez. V, Informazione Provvisoria n. 13 del 2015.


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