Valutazione delle partecipazioni, sconti di minoranza e premi di maggioranza
Valutazione delle partecipazioni, sconti di minoranza e premi di maggioranza
Brevi appunti sull’opportunità di considerare sconti di minoranza o premi di maggioranza nella valutazione delle partecipazioni
Nel panorama della valutazione delle partecipazioni, l’Italia si distingue per un approccio normativo e giurisprudenziale che non prevede esplicitamente l’applicazione di sconti di minoranza o premi di maggioranza. Questa peculiarità emerge chiaramente dai Principi Italiani di Valutazione (PIV), nonché dalla normativa fiscale sulla rivalutazione delle partecipazioni e dalla giurisprudenza relativa al recesso societario.
I Principi Italiani di Valutazione e la Valutazione delle Partecipazioni
I PIV forniscono linee guida dettagliate riguardanti la valutazione delle aziende e delle partecipazioni sociali, ma si astengono dal prescrivere l’uso di sconti e premi specifici per le quote di minoranza o di maggioranza. Questo approccio è coerente con una visione che considera la partecipazione nella sua interezza e valuta l’impresa nel suo complesso, senza applicare correzioni per dimensioni di quota.
La Normativa Fiscale e rivalutazione delle partecipazioni
La normativa fiscale italiana, specificatamente nei casi di rivalutazione delle partecipazioni, non prevede aggiustamenti per sconti di minoranza o premi di maggioranza. Questo si allinea con un principio di semplicità e trasparenza fiscale, evitando di importare aleatorietà derivanti da valutazioni soggettive relative alla dimensione delle quote.
“Come chiarito nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E, il valore delle partecipazioni è determinato in relazione alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipato, calcolato sula base di una perizia giurata di stima. Per quel che concerne il valore oggetto della relazione giurata di stima, si evidenzia che il comma 4 del citato articolo 5 stabilisce che “Il valore periziato è riferito all’intero patrimonio sociale”. Con la circolare 24 ottobre 2011, n. 47/E in tema di rivalutazione delle partecipazioni sociali, inoltre, è stato chiarito che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione stessa”[1].
[1] Interpello. Risposta n. 738/2021 ” Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e s.m.i. – Rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni”. Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_738_20.10.2021.pdf/83bd2562-09ce-59f2-7c75-cb59867cf189
La Giurisprudenza in caso di recesso del socio
Parallelamente, in tema di recesso societario, le decisioni dei tribunali tendono a concentrarsi sul valore equo e proporzionale delle partecipazioni, senza introdurre modifiche al valore basate sulla percentuale di possesso. Ciò è evidente nella procedura di recesso per i soci di s.r.l., dove il rimborso della partecipazione è basato sul valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso, senza alcuna distinzione tra quote minoritarie o maggioritarie.
Conclusioni
L’assenza di sconti di minoranza e premi di maggioranza nei principi di valutazione italiani, nella normativa fiscale e nella giurisprudenza riflette un approccio distintivo che privilegia la semplicità e l’uniformità nella valutazione delle partecipazioni. Questa metodologia può essere vista sia come un vantaggio, in termini di chiarezza e prevedibilità, sia come una limitazione, per la mancanza di flessibilità nell’adattarsi a situazioni particolari dove la dimensione della quota potrebbe realisticamente influenzare più che la valutazione in sé, il potere negoziale del socio.