Patto di famiglia: l’inquadramento tributario e civilistico
Patto di famiglia: l’inquadramento tributario e civilistico
In Italia il 65% delle aziende con fatturato superiore ai 20 milioni di euro è costituito da aziende familiari, secondo i dati dell’Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari Italiane. “Oggi il 23% dei leader di aziende familiari ha più di 70 anni e le aziende guidate dagli ultrasettantenni mostrano performance reddituali inferiori rispetto alle altre”, ci spiegano Corbetta e Minichilli durante la recente presentazione della guida al passaggio generazionale di Assolombarda. “Il 18% delle imprese familiari prevede un passaggio generazionale nei prossimi 5 anni – e si tratta di un passaggio davvero delicato, visto che solo il 30% delle aziende sopravvive al proprio fondatore e solo il 13% arriva alla terza generazione”.
Uno degli strumenti giuridici più interessanti per la gestione del passaggio generazionale è il patto di famiglia. Articolo pubblicato su Mysolution| Post e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore.
Origini ed obiettivi dell’istituto
L’esigenza di tutelare il bene azienda, nonché l’attività imprenditoriale, in quanto bene sociale e non solo individuale, è più volte emersa nel corso della esistenza dell’ordinamento, soprattutto nei casi di passaggi generazionali delle piccole e medie imprese, normalmente a gestione familiare, in quanto in detti frangenti, spesso, si assiste a una disgregazione del patrimonio.
Contratto tipico per garantire il passaggio generazionale
Le norme sul patto di famiglia sono state inserite nel libro II, titolo IV, del C. C., dedicato alla divisione della massa ereditaria.
Attraverso questo contratto tipico, difatti, un imprenditore o un detentore di partecipazioni societarie può trasferire in tutto o in parte l’azienda o le quote a uno o più discendenti. Questi ultimi a loro volta sono obbligati a liquidare, in proporzione al valore dell’azienda, le ‘virtuali’ quote di legittima che potrebbero essere vantate dagli altri successibili se la successione, il cui oggetto sarebbe la sola azienda, si aprisse al momento della stipula del contratto.
Il legislatore si è premunito di modificare la norma che prevede il divieto dei patti successori, ovverosia di quei patti che permettono di disporre dell’eredità fintantoché il de cuius è in vita e che acquisteranno efficacia al momento della scomparsa di quest’ultimo, contenuta nell’art. 458 del C. C., rubricato: “Divieto di patti successori”. Ne risulterebbe che il patto di famiglia è un patto successorio e rappresenterebbe un’eccezione a detto divieto.
La valutazione di azienda
Il processo per governare il passaggio generazionale deve esser pianificato e strutturato in maniera preventiva seguendo quelle che ben possiamo definire le regole per il passaggio generazionale nelle imprese familiari.
La valutazione da parte di un professionista esperto ed indipendente delle partecipazioni e/o dell’intera azienda è quanto mai opportuna per trovare il consenso di tutte le parti coinvolte dal patto di famiglia ed al fine di evitare successive rivendicazioni o conflitti.
Documento della Fondazione
La FNC propone questo documento a dieci anni dall’introduzione del patto di famiglia con la Legge n. 55/2006. L’analisi dell’assoggettamento a tributo della stipula del patto di famiglia implica, soprattutto, l’analisi della cessione di azienda e di partecipazioni sociali, per quanto attiene all’imposizione diretta (ovverosia le norme sul reddito d’impresa e sui redditi diversi in merito a ricavi, plusvalenze e sopravvenienze) e l’analisi dell’imposta sulle donazioni in alternatività con l’imposta di registro e con l’imposta sul valore aggiunto, per quanto concerne quella indiretta.
In assenza di una specifica normativa tributaria, questo lavoro è condotto assimilando il patto di famiglia a una donazione modale, nel solco delle teorie proposte dall’amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza di merito.
Si tratterà in primo luogo dell’origine dell’istituto (e di conseguenza della sua ratio e della sua natura in termini generali), per affrontare, poi, la posizione tributaria dell’amministrazione finanziaria e quella della giurisprudenza di merito.
Per approfondire
Documento FNC – 31 ottobre 2016. Leggi il documento
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