Crisi da sovraindebitamento
Breve guida alla crisi da sovraindebitamento
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
La legge n. 3 del 27 gennaio 2012, “Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”, in vigore dal 29 febbraio 2012 e successivamente modificata dal D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la nuova procedura concorsuale destinata al superamento della crisi da sovraindebitamento di debitori non fallibili, tra cui anche consumatore, imprenditore agricolo e start up innovativa.
Procedura che potrebbe rivestire particolare interesse sia per i debitori sia per i professionisti per il ruolo che questi si troveranno a ricoprire.
Il vantaggio più rilevante della normativa va identificato nel beneficio della “esdebitazione” per il debitore meritevole. Questa è una importante novità per il nostro ordinamento poiché in precedenza i soggetti non fallibili ai sensi dell’art. 2740 c.c. rimanevano esposti a responsabilità patrimoniale perpetua (salvo appunto limitazioni stabilite dalla legge).
L’Odcec di Roma ha recentemente presentato uno Studio per la costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi. Lo studio è stato realizzato dalla Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine, anche grazie ai preziosi contributi di magistrati e professionisti appartenenti ad altre categorie interessate dalle nuove disposizioni, raccolti nel corso degli eventi formativi organizzati dalla stessa Commissione nel corso del 2013.
Lo Studio inoltre riassume le importanti modifiche alla Legge n. 3/2012, introdotte dal D.L. n. 179/2012, delineandone l’assetto definitivo; in particolare:
- ha attribuito ai professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare i compiti e le funzioni dell’O.C.C. in via permanente (e non solo transitoria in attesa dei regolamenti attuativi come prevedeva la prima formulazione della legge);
- ha definito la figura del consumatore come possibile beneficiario di un’apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano (caratterizzata dall’assenza di un procedimento volto ad acquisire l’adesione o il dissenso dei creditori, ma basata esclusivamente su una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza del consumatore);
- inciso sul contenuto del piano prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l’esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- stabilito la vincolatività della proposta omologata anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- ridotto al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori;
- introdotto la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore;
- introdotto l’istituto della esdebitazione.
In precedenza, aveva trattato la questione, soffermandosi maggiormente sulle particolarità della disciplina, il Gruppo di lavoro sulla Crisi da sovraindebitamento dell’Odcec di Torino con una Scheda introduttiva alle procedure di composizione della Crisi da sovraindebitamento.
Per approfondire:
- Scarica il documento: Studio per la costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi.
- Scarica il documento: Scheda introduttiva alle procedure di composizione della Crisi da sovraindebitamento.
- Scarica il documento: Guida operativa alla procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
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.Gent.mo avv Panato leggo (al punto 3 della sua breve guida) di come le le importanti modifiche di cui alla legge sul sovraindebitamento abbiano:”
inciso sul contenuto del piano prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l’esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento)”;.
Le chiedo quali sono i tributi dei quali è possibile la sola dilazione nel piano del consumatore?
Per me c’è solo l’iva o sbaglio?
ma in questo caso non c’è contraddizione con la natura di consumatore?
grazie per la cortese risposta.
Giampaolo
Il debitore non fallibile non e’ solo consumatore.
Negli allegati e’ spiegato con maggior chiarezza.
ma l’art 12 bis della legge riguarda il piano del consumatore e li è prevista con riferimanto all’art 7 comma 1 terzo periodo l’IVA.
saluti