Blog - Ultime notizie

Recupero del credito per le imprese

Recupero del credito per le imprese

Articolo pubblicato su Mysolution dall’ Avv. Federico Gaballo e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore

Recuperare i crediti è da sempre un’attività critica per le imprese e tale situazione è resa ancora più problematica, visto l’attuale difficile momento economico. Ecco che le imprese si trovano quindi a dover compiere una serie di valutazioni preliminari sulla scelta del contraente, in modo da minimizzare il più possibile il rischio di vedere i propri crediti diventare inesigibili.

La scelta dei contraenti: un’attenta valutazione

L’attività di recupero crediti è sempre stata un “punto dolente” per le imprese, tanto più nell’attuale difficile momento economico: questa attività, oggi, è oggetto di rinnovata valutazione all’interno dell’organizzazione aziendale.

In primo luogo, appare evidente che la scelta del contraente è di per sé elemento che può essere decisivo per attenuare il rischio di vedere i propri crediti divenire inesigibili.

Un’ottimale attività di tutela del credito inizia, infatti, prima del sorgere del rapporto commerciale, soprattutto nel caso di forniture di rilevante valore economico, mediante l’acquisizione di informazioni commerciali sulla solidità (e reputazione) economica del proprio partner e dei relativi soci/amministratori.

Sempre in via preliminare, è necessario per le imprese redigere contratti in modo da non creare pregiudizio a future iniziative giudiziarie volte al recupero dei propri crediti.

In particolare, dal punto di vista dei rapporti negoziali, nei casi in cui si assume la veste contrattuale di fornitori di beni o servizi, risulta opportuno non introdurre clausole di competenza arbitrale.

Attenzione – Queste ultime, infatti, renderebbero più difficoltoso il ricorso a misure di urgenza come la fase di ingiunzione per il recupero del credito, in caso di opposizione da parte del debitore. Altre clausole contrattuali potrebbero rendere più difficoltoso un recupero giudiziario, come ad esempio la clausola di deroga alla competenza territoriale, che potrebbe aumentare i costi di recupero, dovendosi appoggiare ad avvocati di fori diversi.

La fase stragiudiziale del recupero crediti

Dal punto di vista operativo, la fase stragiudiziale di recupero deve essere “standardizzata” e razionalizzata per diminuirne i costi di gestione per l’azienda, all’interno di un percorso graduale dei mezzi di comunicazione verso la parte debitrice.

La diversa formalità dell’invio del sollecito è utile a tal fine per dare credibilità alla propria richiesta. Ad una prima comunicazione via email può seguire una comunicazione via pec, per poi procedere con la comunicazione da parte dello studio legale.

Attenzione – Quest’ultima infatti, diventa necessaria per far sentire il peso di una possibile azione giudiziaria, la quale determinerebbe oneri e spese a carico dello stesso debitore. Nel corso della fase stragiudiziale di recupero, è inoltre utile ottenere dal debitore un piano di rientro scritto (allegato anche a comunicazioni email) o altro riconoscimento scritto del debito. Ciò potrebbe agevolare di molto una successiva fase giudiziaria riducendone di molto i tempi ed ostacolando al contempo successive pretestuose opposizioni dello stesso debitore. In caso di esito negativo della fase stragiudiziale, l’apertura della procedura giudiziaria non deve essere differita oltre modo, sempre che non vi siano notizie concrete sul difficile recupero del credito (società in liquidazione, ecc., …). In quest’ultima situazione, si potrebbe anche considerare la possibilità di mettere la pratica a perdita, così da evitare inutili costi.

Le fasi della procedura giudiziaria

La procedura giudiziaria comporta necessariamente le seguenti fasi che possono essere così schematizzate.

Il recupero crediti all’interno dell’UE

Nel caso di recupero di crediti all’interno dell’Unione Europea, l’ingiunzione di pagamento segue le norme del regolamento CE n. 1896/2006, a mezzo di una procedura semplificata che prevede l’utilizzazione di moduli “standard” resi disponibili agli interessati.

Attenzione – In tal caso, a differenza delle ingiunzioni di pagamento verso debitori italiani, il ricorso per la pronuncia di ingiunzione monitoria potrà essere presentato su supporto cartaceo e non telematico.

Crediti inesigibili: la messa a perdita

Da ultimo, si precisa che la procedura di messa a perdita dei crediti inesigibili trova il suo punto di riferimento nell’art. 101 Tuir. L’articolo in questione consente la deduzione, secondo i criteri previsti da tale disciplina, solo se sussistono elementi certi e precisi sul mancato recupero del credito. Tali elementi si presumono:

  • nei casi in cui il diritto alla riscossione del credito sia prescritto o
  • nei casi di cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei princìpi contabili,
  • per i crediti di modesta entità scaduti da oltre 6 mesi (importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese)
  • se l’inesigibilità deriva dalle particolari condizioni dell’impresa debitrice (presenza di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942).

Iscriviti alla nostra Newsletter

La nostra newsletter è mensile, non vuole essere troppo invasiva ma un modo per iniziare a conoscerci.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *