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Nullità della delibera assembleare in difetto di convocazione

Nullità della delibera assembleare in difetto di convocazione

Nullità della delibera assembleare in difetto di convocazione

La sentenza del Tribunale di Roma n. 19326 del 17 ottobre 2016 ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare di una Spa.

Nel caso di specie, il socio di una Spa, titolare di una quota di partecipazione minoritaria, lamenta l’omessa convocazione all’assemblea straordinaria, da parte della società convenuta, nelle forme statutariamente previste. Conseguentemente, chiede ai sensi dell’art.2379 c.c. ( il quale dispone sui casi di nullità delle deliberazioni) la nullità delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria, per mancata convocazione dell’assemblea.

Sentenza del Tribunale di Roma n. 19326 del 17 ottobre 2016

Nei motivi della decisione, il collegio richiama l’art.2379 c.c. e sottolinea come, lo stesso, “nel sanzionare la nullità delle deliberazioni assunte dall’assemblea in difetto di convocazione, tutela l’interesse di ciascun socio ad intervenire e, dunque, a prendere parte al processo di formazione della volontà della società e, più in particolare, di influire su di esso”.

Seguendo l’orientamento dottrinale prevalente, inoltre, giudica non fondata l’eccezione di difetto di interesse ad impugnare, sollevata da parte convenuta, basata sulla titolarità, della parte attrice, di una quota esigua del capitale sociale, tale da non permetterle opposizioni all’approvazione.

Secondo il Tribunale, ai fini della dichiarazione di nullità, non rileva la c.d. prova di resistenza (verifica dell’entità della partecipazione del socio assente al fine di determinarne la capacità di impedire, ipotizzando l’espressione di un suo voto contrario, l’adozione della delibera contestata), poiché, ciò che conta, non è l’esito finale e la possibilità di influire sullo stesso, bensì, la possibilità di ciascun socio di influire sulla discussione assembleare.

Diversamente, “nel caso di società in cui vi è un socio di maggioranza, non si vedrebbe neppure la ragione per la quale dovrebbero tenersi le assemblee”.

Ne consegue che, la deliberazione è nulla anche nel caso in cui l’omessa convocazione sia riferita ad un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto incidere sull’esito della votazione.

Per approfondire

La sentenza del Tribunale di Roma n. 19326 del 17 ottobre 2016.