Liquidazione di Srl senza notaio
Liquidazione di Srl senza notaio
Accertamento cause di scioglimento di s.r.l. e nomina dei liquidatori
Articolo pubblicato su Mysolution e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore
In un recente parere, il Ministero dello Sviluppo Economico si è soffermato sull’accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484, comma 1, nn. 1-5, c.c. e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso alla funzione notarile.
In materia si è già sviluppata autorevole dottrina, prevalentemente concorde nel considerare “legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 c.c. che non rappresentino un’espressione della volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo societario” (documento Irdcec n. 11).
CONTROLLO FORMALE
Al Registro imprese spetta un controllo di validità formale, verificando che evidenti illogicità presenti nell’atto medesimo impediscano di ricondurlo alla previsione di legge, incentrato sulla verifica di:
- l’autenticità della sottoscrizione della domanda;
- la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge;
- l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
- Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie. L’evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente e obiettivamente impossibile il raggiungimento dell’ (univoco) oggetto sociale. “Dalla dichiarazione degli amministratori dovrà, inoltre, risultare, al fine del compiuto avveramento della causa in esame, che l’assemblea dei soci “all’uopo convocata” si é opposta ad ipotesi di modificazioni dell’oggetto sociale atte a rimuovere la causa di scioglimento (tale fatto potrà essere oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva da parte degli amministratori stessi, oppure potrà essere dimostrato attraverso l’allegazione di una copia semplice della delibera assembleare).”
- Impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. “La continuata inattività dell’assemblea può derivare o dalla perdurante mancata convocazione dell’assemblea o dalla perdurante diserzione dei soci. Ciò che deve risultare concretamente impossibile é l’adozione di deliberazioni necessarie e indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria. Tra queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del bilancio di esercizio e di nomina o sostituzione degli amministratori e dei sindaci. Non basta quindi una mera mancanza di attività in senso inqualificato, occorre che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione” (Trib. Biella, 25/11/05, n. 942/05 R.G.C.)
- Riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter. L’organo amministrativo dovrà effettuare una verifica infra-annuale della situazione contabile e convocare tempestivamente l’assemblea affinché valuti la possibilità di ricapitalizzare la società, oppure la trasformazione della stessa. Nel caso in cui l’assemblea decida di non procedere in tal senso la causa in questione potrà considerarsi intervenuta. La dichiarazione degli amministratori di accertamento dello scioglimento ai sensi del n. 4 cit. deve, pertanto, attesta, mediante dichiarazione sostitutiva, anche l’esito della predetta riunione assembleare; in alternativa, a fini meramente probatori, potrà prodursi copia semplice del verbale dell’assemblea.
- Ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 (ovvero impossibilità di liquidare la partecipazione del socio receduto). In tale evenienza la dichiarazione degli amministratori dovrà dare conto del negativo esperimento dei vari passaggi previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 2473 c.c. (vendita agli altri soci; a terzi; rimborso mediante riserve disponibili; rimborso mediante riduzione del capitale sociale); in alternativa, alla stessa dovrà essere allegata, a fini meramente probatori, copia semplice delle delibere assembleari presupposte.
DOTTRINA
Qui si vuole richiamare:
- lo studio del Cnn n. 186-2011/I del 17 luglio 2011, “Scioglimento e liquidazione nelle società di capitali”, nota n. 3;
- il documento Irdcec n. 11 del giugno 2011, “La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione”;
- la massima J.A.4, “Forme della nomina dei liquidatori”, del Comitato Triveneto dei notai, pubbl. 9/04, modif. 9/05
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