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Rivalutazione di terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2015

Rivalutazione di terreni e partecipazioni entro il 30 giugno 2015

La manovra 2015 riapre nuovamente i termini relativi alla rideterminazione del valore o del costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2015. Un’agevolazione per sua natura straordinaria, sta diventando praticamente strutturale essendo ormai costantemente riproposta da diversi anni.

L’imposta da corrispondere vede aliquote raddoppiate rispetto alle precedenti rivalutazioni e dovrà essere pari al 4% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualificate e al 8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.

Gli adempimenti in sintesi

Gli elementi da considerare ai fini di quest’ultima legge di rivalutazione sono riportati in tabella:

01-gen-15 data di possesso del terreno o della partecipazione;
   
Aliquota imposta sostitutiva calcolata sul valore di perizia nelle seguenti misure (aliquote raddoppiate):
  4% per le partecipazioni non qualificate;
  8% per le partecipazioni qualificate;
  8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
   
30-giu-15 scadenza per la redazione e l’asseverazione della perizia, 
30-giu-15 scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima delle tre rate in caso di rateizzazione).

La perizia giurata di stima

I contribuenti che detengono partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione agricola, alla data del 1 gennaio 2015, possono rideterminare i valori di acquisto di tali partecipazioni a tale data.

Il nuovo valore è determinato sulla base di una perizia giurata di stima; in particolare, per le partecipazioni il valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.

La relazione di stima deve essere riferita al valore di mercato dell’intero patrimonio sociale e sottoposta a giuramento.

Il valore “rideterminato” è utilizzato ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni, in luogo del costo o valore di acquisto.

Copia originale della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’esperto e al codice fiscale della società periziata (nonché unitamente alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva) devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Per approfondire:

Si segnala il precedente articolo: La rivalutazione del costo delle partecipazioni 2014 pubblicato su FiscoPiù e qui riprodotto per gentile concessione dell’Editore Giuffrè

 

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